Art. 43. Modifiche all'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 il primo comma e' sostituito dal seguente: "La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Provincia e' autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di variazione del medesimo e solo per il finanziamento di spese in conto capitale, fino a concorrenza della differenza tra il totale delle spese iscritte nel bilancio di competenza, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo, e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio medesimo, aumentate dell'eventuale avanzo di consuntivo". 2. Dopo il quinto comma dell'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e' inserito il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto non si applicano alla contrazione di mutui con oneri di ammortamento totalmente a carico di soggetti diversi dalla Provincia".