Art. 43.
                      Modifiche all'articolo 31
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7
il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da  parte  della
Provincia  e' autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o
con la legge di variazione del medesimo e solo per  il  finanziamento
di  spese  in conto capitale, fino a concorrenza della differenza tra
il totale delle spese iscritte nel bilancio di competenza,  aumentato
dell'eventuale  disavanzo  di  consuntivo,  e  il  totale delle altre
entrate iscritte  nel  bilancio  medesimo,  aumentate  dell'eventuale
avanzo di consuntivo".
  2. Dopo il quinto comma dell'articolo 31 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 e' inserito il seguente:
  "Le  disposizioni  di  cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e
quinto non si applicano  alla  contrazione  di  mutui  con  oneri  di
ammortamento   totalmente   a   carico   di  soggetti  diversi  dalla
Provincia".