Art. 44. Modifiche all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Nel bilancio sono disposti gli stanziamenti necessari per sopperire agli eventuali oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi assunti dalla Provincia con la prestazione delle garanzie, nonche' le previsioni di entrata derivanti dal recupero delle somme eventualmente erogate a fronte delle garanzie medesime".