Art. 44.
                      Modifiche all'articolo 33
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Nel  bilancio  sono  disposti  gli  stanziamenti   necessari   per
sopperire  agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'assolvimento degli
obblighi assunti dalla Provincia con la prestazione  delle  garanzie,
nonche'  le  previsioni di entrata derivanti dal recupero delle somme
eventualmente erogate a fronte delle garanzie medesime".