Art. 45. Introduzione dell'articolo 33-bis nella legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e' aggiunto il seguente: "Art. 33-bis. (Anticipazione di provvidenze previste a carico dello Stato o dell'Unione europea). - 1. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti o programmi di investimento ammessi ai benefici delle leggi statali o delle normative comunitarie, la Giunta provinciale e' autorizzata ad anticipare ai comuni, ai comprensori, ad altri enti pubblici e a soggetti privati le provvidenze previste a carico dello Stato o dell'Unione europea. 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissati: a) modalita' e termini per la presentazione delle domande; b) criteri e modalita' per la concessione degli anticipi delle provvidenze, da determinare con riferimento alle provvidenze concesse con provvedimenti adottati dallo Stato o dall'Unione europea e da rapportare allo stato di attuazione dei progetti o programmi di investimento ammessi ai benefici di cui al comma 1; c) le modalita' di erogazione degli anticipi per un importo comunque non superiore al 90 per cento delle provvidenze spettanti; d) la durata massima degli anticipi nonche', nel caso di provvidenze erogate direttamente agli enti e soggetti di cui al comma 1, le modalita' di riversamento degli anticipi medesimi al bilancio provinciale; e) le garanzie da richiedere per l'erogazione degli anticipi ai soggetti privati e agli enti pubblici diversi da quelli previsti dall'articolo 9-bis, che dovranno comunque prevedere la presentazione di procura speciale irrevocabile all'incasso a favore della Provincia, nel caso in cui i beneficiari delle provvidenze risultino i medesimi soggetti ed enti, nonche' la presentazione di garanzia fideiussoria nel caso di soggetti privati; f) i casi in cui la Giunta provinciale e' autorizzata ad adottare le misure di cui all'articolo 51 e all'articolo 63, lettera d), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nell'ipotesi di mancata acquisizione al bilancio provinciale delle entrate a copertura degli anticipi erogati. 3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 45 e 47 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente "Interventi organici in materia di agricoltura". 4. Le spese per la concessione degli anticipi e le entrate relative alla copertura delle stesse sono iscritte nei pertinenti capitoli delle partite di giro del bilancio provinciale".