Art. 45.
                  Introduzione dell'articolo 33-bis
           nella legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1. Dopo l'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 33-bis. (Anticipazione di provvidenze previste a carico dello
Stato  o  dell'Unione  europea).  -  1.  Al  fine  di  agevolare   la
realizzazione  dei  progetti  o  programmi di investimento ammessi ai
benefici delle leggi statali o delle normative comunitarie, la Giunta
provinciale e' autorizzata ad anticipare ai comuni,  ai  comprensori,
ad altri enti pubblici e a soggetti privati le provvidenze previste a
carico dello Stato o dell'Unione europea.
  2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono fissati:
   a) modalita' e termini per la presentazione delle domande;
   b)  criteri  e  modalita'  per la concessione degli anticipi delle
provvidenze, da determinare con riferimento alle provvidenze concesse
con provvedimenti adottati dallo Stato o  dall'Unione  europea  e  da
rapportare  allo  stato  di  attuazione  dei  progetti o programmi di
investimento ammessi ai benefici di cui al comma 1;
   c) le modalita'  di  erogazione  degli  anticipi  per  un  importo
comunque non superiore al 90 per cento delle provvidenze spettanti;
   d)   la  durata  massima  degli  anticipi  nonche',  nel  caso  di
provvidenze erogate direttamente agli enti e soggetti di cui al comma
1, le modalita' di riversamento degli anticipi medesimi  al  bilancio
provinciale;
   e)  le  garanzie  da richiedere per l'erogazione degli anticipi ai
soggetti privati e agli enti  pubblici  diversi  da  quelli  previsti
dall'articolo 9-bis, che dovranno comunque prevedere la presentazione
di   procura   speciale   irrevocabile  all'incasso  a  favore  della
Provincia, nel caso in cui i beneficiari delle provvidenze  risultino
i  medesimi  soggetti  ed  enti, nonche' la presentazione di garanzia
fideiussoria nel caso di soggetti privati;
   f) i casi in cui la Giunta provinciale e' autorizzata ad  adottare
le  misure  di cui all'articolo 51 e all'articolo 63, lettera d), del
regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440  nell'ipotesi  di  mancata
acquisizione  al bilancio provinciale delle entrate a copertura degli
anticipi erogati.
  3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 45
e 47 della legge  provinciale  31  agosto  1981,  n.  17  concernente
"Interventi organici in materia di agricoltura".
  4. Le spese per la concessione degli anticipi e le entrate relative
alla  copertura  delle  stesse  sono iscritte nei pertinenti capitoli
delle partite di giro del bilancio provinciale".