Art. 47. Modifiche all'articolo 35 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. L'articolo 35 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 35. (Bilanci degli enti pubblici funzionali e utilizzo delle assegnazioni provinciali). - 1. I bilanci degli enti pubblici funzionali della Provincia, salva diversa disposizione delle leggi istitutive, sono redatti in conformita' ai criteri stabiliti dalla presente legge per i bilanci della Provincia. 2. Copia dei bilanci degli enti pubblici funzionali della Provincia e' inviata, a cura della Giunta provinciale, al Consiglio. 3. Nel caso in cui i bilanci e gli assestamenti degli enti di cui al comma 1, prevedano l'utilizzo di stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio provinciale, dell'assestamento o delle relative leggi finanziarie, l'approvazione da parte della Giunta provinciale dei predetti documenti contabili, ove prevista, puo' essere disposta solo successivamente alla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale dei predetti provvedimenti legislativi. Nel medesimo caso decorrono dalla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale anche i termini eventualmente previsti per i provvedimenti di approvazione della Giunta provinciale. 4. La Giunta provinciale con propri provvedimenti stabilisce modalita' e limiti per la gestione, nei casi indicati al comma 3, delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti presentati dagli enti alla Provincia per la successiva approvazione, con riferimento alla disciplina disposta dal secondo e terzo comma dell'articolo 36 per la gestione da effettuare fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o dell'assestamento, ovvero dal secondo comma dell'articolo 37 per la gestione da effettuare nei casi previsti dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo 37. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle leggi di approvazione del bilancio o dell'assestamento della Provincia gli enti sono comunque tenuti ad apportare ai propri documenti contabili gli adeguamenti che si fossero eventualmente resi necessari per il rinvio da parte del Governo delle medesime leggi. 5. Gli enti di cui al comma 1 utilizzano i trasferimenti assegnati dalla Provincia in conformita' ai vincoli di destinazione eventualmente previsti dai provvedimenti di assegnazione dei medesimi. Le eventuali economie di spesa relative a capitoli afferenti l'impiego delle assegnazioni provinciali per spese in conto capitale possono essere riutilizzate, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di assegnazione dei trasferimenti, nell'esercizio successivo per le medesime finalita'. 6. I bilanci e i rendiconti degli enti di cui al comma 1 contengono in appositi prospetti ad essi allegati l'evidenziazione della corrispondenza tra le assegnazioni provinciali a destinazione vincolata, gli stanziamenti previsti nei capitoli corrispondenti a dette assegnazioni, gli impegni assunti e le eventuali economie di spesa da riutilizzare ai sensi del comma 5". 2. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 35 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dal presente articolo, trovano la prima applicazione con i bilanci relativi all'esercizio finanziario 1997.