Art. 47.
                      Modifiche all'articolo 35
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  L'articolo  35 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7
e' sostituito dal seguente:
  "Art. 35. (Bilanci degli enti pubblici funzionali e utilizzo  delle
assegnazioni  provinciali).  -  1.  I  bilanci  degli  enti  pubblici
funzionali della Provincia, salva diversa  disposizione  delle  leggi
istitutive,  sono  redatti  in conformita' ai criteri stabiliti dalla
presente legge per i bilanci della Provincia.
  2. Copia dei bilanci degli enti pubblici funzionali della Provincia
e' inviata, a cura della Giunta provinciale, al Consiglio.
  3. Nel caso in cui i bilanci e gli assestamenti degli enti  di  cui
al  comma  1, prevedano l'utilizzo di stanziamenti autorizzati con la
legge di approvazione del bilancio provinciale,  dell'assestamento  o
delle  relative  leggi  finanziarie,  l'approvazione  da  parte della
Giunta provinciale dei predetti documenti  contabili,  ove  prevista,
puo'  essere  disposta solo successivamente alla data di approvazione
da  parte  del  Consiglio  provinciale  dei  predetti   provvedimenti
legislativi.   Nel medesimo caso decorrono dalla data di approvazione
da parte del Consiglio  provinciale  anche  i  termini  eventualmente
previsti   per   i   provvedimenti   di   approvazione  della  Giunta
provinciale.
  4.  La  Giunta  provinciale  con  propri  provvedimenti  stabilisce
modalita'  e  limiti  per  la gestione, nei casi indicati al comma 3,
delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti
presentati dagli enti alla Provincia per la successiva  approvazione,
con  riferimento  alla  disciplina disposta dal secondo e terzo comma
dell'articolo 36 per la gestione da effettuare  fino  all'entrata  in
vigore  della legge di approvazione del bilancio o dell'assestamento,
ovvero  dal  secondo  comma  dell'articolo  37  per  la  gestione  da
effettuare  nei  casi  previsti  dal  secondo  e dal quarto comma del
predetto articolo 37. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
delle  leggi  di  approvazione del bilancio o dell'assestamento della
Provincia gli enti  sono  comunque  tenuti  ad  apportare  ai  propri
documenti contabili gli adeguamenti che si fossero eventualmente resi
necessari per il rinvio da parte del Governo delle medesime leggi.
  5.  Gli enti di cui al comma 1 utilizzano i trasferimenti assegnati
dalla  Provincia  in   conformita'   ai   vincoli   di   destinazione
eventualmente   previsti   dai   provvedimenti  di  assegnazione  dei
medesimi.  Le  eventuali  economie  di  spesa  relative  a   capitoli
afferenti l'impiego delle assegnazioni provinciali per spese in conto
capitale  possono essere riutilizzate, salvo diversa disposizione dei
provvedimenti  di  assegnazione  dei  trasferimenti,   nell'esercizio
successivo per le medesime finalita'.
  6. I bilanci e i rendiconti degli enti di cui al comma 1 contengono
in   appositi  prospetti  ad  essi  allegati  l'evidenziazione  della
corrispondenza  tra  le  assegnazioni  provinciali   a   destinazione
vincolata,  gli  stanziamenti  previsti nei capitoli corrispondenti a
dette assegnazioni, gli impegni assunti e le  eventuali  economie  di
spesa da riutilizzare ai sensi del comma 5".
  2.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 35
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato  dal
presente  articolo,  trovano  la  prima  applicazione  con  i bilanci
relativi all'esercizio finanziario 1997.