Art. 49. Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili 1. Dopo il capo III della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e' inserito il seguente capo: "Capo III-bis Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici. Art. 41-bis (Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici). - 1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia e la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonche' gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge e dalla vigente normativa contabile, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici. 2. I visti di controllo, comunque denominati, e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi informatici. 3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l'apposizione di firma autografa, la stessa puo' essere sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Art. 41-ter. (Regolamento per l'attuazione delle procedure informatiche). - 1. Con apposito regolamento si provvedera' a disciplinare, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, anche in deroga alla presente legge, i termini e le modalita' per l'adozione dei titoli informatici e le altre procedure informatiche di spesa e contabili di cui all'articolo 41-bis, osservando altresi' le regole tecniche e gli standard delle procedure definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, per utilizzare validamente le evidenze informatiche a fini probatori, amministrativi e contabili. 2. La Giunta provinciale emana le direttive per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente capo, ivi incluso il regolamento di cui al comma I, degli ordinamenti contabili degli enti pubblici funzionali e per l'applicazione delle medesime norme alle aziende e alle agenzie della Provincia".