Art. 49.
        Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione
                delle procedure di spesa e contabili
 
  1. Dopo il capo III della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
e' inserito il seguente capo:
 
                            "Capo III-bis
Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure
di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici.
 
  Art.   41-bis   (Documentazione   e  adempimenti  mediante  sistemi
informatici).  - 1. Gli atti dai  quali  deriva  un  accertamento  di
entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia e
la  relativa  documentazione,  gli ordinativi di incasso, i titoli di
spesa, nonche' gli altri atti e  documenti  previsti  dalla  presente
legge  e dalla vigente normativa contabile, possono essere sostituiti
a  tutti  gli  effetti,  anche  ai  fini   della   resa   dei   conti
amministrativi  e  giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi
strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i  supporti
ottici.
  2.  I visti di controllo, comunque denominati, e ogni altro analogo
adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione  al  pagamento,
possono  essere  effettuati  mediante  transazioni sui corrispondenti
sistemi informatici.
  3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la
trasmissione dei dati  mediante  sistemi  informatici  o  telematici,
nonche'  l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda
l'apposizione di firma autografa, la stessa  puo'  essere  sostituita
dall'indicazione   a   stampa  sul  documento  prodotto  dal  sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
  Art.  41-ter.  (Regolamento  per   l'attuazione   delle   procedure
informatiche).    -  1.  Con  apposito  regolamento  si provvedera' a
disciplinare, tenuto conto dei principi  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, anche in deroga
alla presente legge, i termini e  le  modalita'  per  l'adozione  dei
titoli  informatici  e  le  altre  procedure  informatiche di spesa e
contabili di cui all'articolo 41-bis, osservando altresi'  le  regole
tecniche  e  gli standard delle procedure definite dall'Autorita' per
l'informatica nella  pubblica  amministrazione,  di  cui  al  decreto
legislativo  12  febbraio  1993, n. 39, per utilizzare validamente le
evidenze informatiche a fini probatori, amministrativi e contabili.
  2. La Giunta provinciale emana le direttive per l'adeguamento  alle
disposizioni  di  cui al presente capo, ivi incluso il regolamento di
cui al comma I,  degli  ordinamenti  contabili  degli  enti  pubblici
funzionali  e  per l'applicazione delle medesime norme alle aziende e
alle agenzie della Provincia".