Art. 50.
                      Modifiche all'articolo 55
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 55 della legge provinciale 14  settembre  1979,  n.
7,  cosi'  come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30
luglio 1984, n. 2, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la
necessita'  di  ulteriori  atti  e'  Costituito  impegno sui relativi
stanziamenti per le spese dovute:
   a)  per  il  trattamento  economico  complessivo   attribuito   al
personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
   b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi
di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
   c)  per  le  spese  dovute  in  base a contratti o disposizioni di
legge".
  2. All'articolo 55 della legge provinciale 14  settembre  1979,  n.
7,  cosi'  come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30
luglio 1984, n. 2, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
  "Per le spese che per la  loro  natura  hanno  durata  superiore  a
quella  del  bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei
successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale".
  3. All'articolo 55 della legge provinciale 14  settembre  1979,  n.
7,  cosi'  come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30
luglio 1984,  n.  2,  al  quinto  comma  le  parole  "con  decorrenza
dall'esercizio   successivo"   sono   sostituite  dalle  parole  "con
decorrenza dagli esercizi successivi".