Art. 50. Modifiche all'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, cosi' come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti e' Costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico complessivo attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; c) per le spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge". 2. All'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, cosi' come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Per le spese che per la loro natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale". 3. All'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, cosi' come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, al quinto comma le parole "con decorrenza dall'esercizio successivo" sono sostituite dalle parole "con decorrenza dagli esercizi successivi".