Art. 51.
                      Modifiche all'articolo 56
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7
dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "Nel caso di provvedimenti concernenti l'approvazione di rendiconti
di  soggetti  esterni  o  di  gestioni  finanziarie  o  di  attivita'
espletate  dai  medesimi soggetti, che siano gia' stati sottoposti ai
controlli di cui al primo comma, da parte delle competenti  strutture
provinciali,  la  Giunta  provinciale  con propria deliberazione puo'
stabilire che il controllo del servizio bilancio e ragioneria,  sulla
documentazione  allegata  ai provvedimenti, possa essere effettuato a
campione secondo  modalita'  e  criteri  determinati  nella  medesima
deliberazione".
  2. All'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  provvedimento  successivo  a  quello  di  cui al primo ed al
secondo comma ed avente  attinenza  con  gli  impegni  assunti,  deve
essere comunicato al servizio bilancio e ragioneria per le occorrenti
annotazioni contabili".