Art. 51. Modifiche all'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Nel caso di provvedimenti concernenti l'approvazione di rendiconti di soggetti esterni o di gestioni finanziarie o di attivita' espletate dai medesimi soggetti, che siano gia' stati sottoposti ai controlli di cui al primo comma, da parte delle competenti strutture provinciali, la Giunta provinciale con propria deliberazione puo' stabilire che il controllo del servizio bilancio e ragioneria, sulla documentazione allegata ai provvedimenti, possa essere effettuato a campione secondo modalita' e criteri determinati nella medesima deliberazione". 2. All'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Ogni provvedimento successivo a quello di cui al primo ed al secondo comma ed avente attinenza con gli impegni assunti, deve essere comunicato al servizio bilancio e ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili".