Art. 52. Modifiche all'articolo 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 33, commi 9 e 10, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La Giunta provinciale con propria deliberazione puo' stabilire che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi, finanziamenti o erogazioni di importo non superiore a lire 20.000. In tal caso il servizio bilancio e ragioneria, su indicazione delle strutture competenti, provvede d'ufficio alle conseguenti rettifiche contabili."; b) al terzo comma le parole "precedente comma" sono sostituite dalle parole "secondo comma".