Art. 52.
                      Modifiche all'articolo 59
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  All'articolo  59  della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come da ultimo modificato dall'articolo 33, commi 9  e  10,  della
legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
   "La  Giunta  provinciale  con propria deliberazione puo' stabilire
che non sia disposto  il  pagamento  di  somme  dovute  a  titolo  di
contributi,  finanziamenti  o  erogazioni  di importo non superiore a
lire 20.000.   In tal caso il  servizio  bilancio  e  ragioneria,  su
indicazione  delle  strutture  competenti,  provvede  d'ufficio  alle
conseguenti rettifiche contabili.";
   b) al terzo comma le parole  "precedente  comma"  sono  sostituite
dalle parole "secondo comma".