Art. 53.
                      Modifiche all'articolo 60
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  All'articolo  60,  quinto  comma,  della  legge  provinciale 14
settembre 1979, n. 7, come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  16
della   legge  provinciale  16  ottobre  1992,  n.  19,  l'alinea  e'
sostituito dal seguente:
  "I mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa  e  gli  ordinativi
emessi dai funzionari delegati sono estinti dal tesoriere, secondo le
modalita'  riportate  sui  titoli,  in base alle indicazioni rese dai
creditori, in uno dei modi seguenti:".
  2. All'articolo 60 della legge provinciale 14  settembre  1979,  n.
7, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale
16 ottobre 1992, n. 19, dopo il quinto comma e' inserito il seguente:
  "La  Giunta  provinciale  con  propria  deliberazione dispone che i
titoli di  spesa  superiori  a  importi  stabiliti  con  la  predetta
deliberazione  e  comunque maggiori di lire 8.000.000 vengano emessi,
salvo particolari casi specificatamente individuati con  il  medesimo
provvedimento,  con  la  clausola da estinguersi secondo uno dei modi
previsti alle lettere b) e c) del quinto comma".