Art. 53. Modifiche all'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 60, quinto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, l'alinea e' sostituito dal seguente: "I mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordinativi emessi dai funzionari delegati sono estinti dal tesoriere, secondo le modalita' riportate sui titoli, in base alle indicazioni rese dai creditori, in uno dei modi seguenti:". 2. All'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, dopo il quinto comma e' inserito il seguente: "La Giunta provinciale con propria deliberazione dispone che i titoli di spesa superiori a importi stabiliti con la predetta deliberazione e comunque maggiori di lire 8.000.000 vengano emessi, salvo particolari casi specificatamente individuati con il medesimo provvedimento, con la clausola da estinguersi secondo uno dei modi previsti alle lettere b) e c) del quinto comma".