Art. 54.
                   Pagamento di spese obbligatorie
              per il funzionamento dell'amministrazione
 
  1. Dopo l'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale
16 ottobre 1992, n. 19, e' inserito il seguente:
  "Art. 60-bis (Pagamento di spese obbligatorie per il  funzionamento
dell'amministrazione).  -  1.  Il  pagamento  delle spese relative ad
utenze, ad imposte, tasse e contributi obbligatori, nonche' ad  altre
spese    di    carattere    obbligatorio    per    il   funzionamento
dell'amministrazione con pagamento a scadenza fissa, individuate  con
deliberazione della Giunta provinciale soggetta a registrazione della
Corte  dei  conti,  puo'  essere  disposto con le modalita' di cui al
presente articolo.
  2. Per l'effettuazione delle spese di cui  al  comma  1  la  Giunta
provinciale  approva  programmi  periodici  di  spesa, secondo quanto
disposto dalla legislazione provinciale  che  disciplina  l'attivita'
contrattuale  della  Provincia,  fissando  criteri e modalita' per la
gestione delle spese medesime.
  3. I dirigenti  dei  servizi  competenti  comunicano  al  tesoriere
provinciale    gli   elementi   identificativi   e   trasmettono   la
documentazione relativa alle utenze e alle altre spese ricomprese nei
programmi  di  cui  al  comma   2   ed   autorizzano   il   tesoriere
all'effettuazione  dei pagamenti.  Il tesoriere, secondo le modalita'
ed  i  criteri  fissati  con la convenzione che regola il servizio di
tesoreria, provvede al pagamento delle spese.
  4. Periodicamente il tesoriere invia ai competenti servizi l'elenco
dei  pagamenti  effettuati.  I  predetti   servizi,   verificata   la
regolarita'   dei   pagamenti   e   della  documentazione  di  spesa,
provvedono, in corrispondenza agli impegni assunti  con  i  programmi
periodici, agli adempimenti di cui agli articoli 57 e 58".