Art. 54. Pagamento di spese obbligatorie per il funzionamento dell'amministrazione 1. Dopo l'articolo 60 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, e' inserito il seguente: "Art. 60-bis (Pagamento di spese obbligatorie per il funzionamento dell'amministrazione). - 1. Il pagamento delle spese relative ad utenze, ad imposte, tasse e contributi obbligatori, nonche' ad altre spese di carattere obbligatorio per il funzionamento dell'amministrazione con pagamento a scadenza fissa, individuate con deliberazione della Giunta provinciale soggetta a registrazione della Corte dei conti, puo' essere disposto con le modalita' di cui al presente articolo. 2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 la Giunta provinciale approva programmi periodici di spesa, secondo quanto disposto dalla legislazione provinciale che disciplina l'attivita' contrattuale della Provincia, fissando criteri e modalita' per la gestione delle spese medesime. 3. I dirigenti dei servizi competenti comunicano al tesoriere provinciale gli elementi identificativi e trasmettono la documentazione relativa alle utenze e alle altre spese ricomprese nei programmi di cui al comma 2 ed autorizzano il tesoriere all'effettuazione dei pagamenti. Il tesoriere, secondo le modalita' ed i criteri fissati con la convenzione che regola il servizio di tesoreria, provvede al pagamento delle spese. 4. Periodicamente il tesoriere invia ai competenti servizi l'elenco dei pagamenti effettuati. I predetti servizi, verificata la regolarita' dei pagamenti e della documentazione di spesa, provvedono, in corrispondenza agli impegni assunti con i programmi periodici, agli adempimenti di cui agli articoli 57 e 58".