Art. 55. Modifiche all'articolo 63 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. Il secondo comma dell'articolo 63 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e' sostituito dal seguente: "Devono altresi' compilare detto rendiconto in tutti gli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 65". 2. Al sesto comma dell'articolo 63 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e' aggiunto il seguente periodo: "La Giunta provinciale con propria deliberazione da registrarsi alla Corte dei conti puo' determinare i programmi di spesa o i capitoli di bilancio in ordine ai quali il predetto riscontro sulla documentazione allegata ai rendiconti puo' essere esercitato a campione, secondo modalita' e criteri determinati dalla medesima deliberazione."