Art. 55.
                      Modifiche all'articolo 63
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  Il  secondo  comma  dell'articolo 63 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, come  da  ultimo  modificato  dall'articolo  44
della  legge  provinciale  12 settembre 1994, n. 4, e' sostituito dal
seguente:
  "Devono altresi' compilare detto rendiconto in tutti gli altri casi
previsti dal regolamento di cui all'articolo 65".
  2. Al sesto comma  dell'articolo  63  della  legge  provinciale  14
settembre  1979,  n.  7,  come  da ultimo modificato dall'articolo 44
della legge provinciale 12 settembre  1994,  n.  4,  e'  aggiunto  il
seguente  periodo:   "La Giunta provinciale con propria deliberazione
da registrarsi alla Corte dei conti puo' determinare i  programmi  di
spesa  o  i  capitoli  di  bilancio  in  ordine  ai quali il predetto
riscontro sulla documentazione allegata  ai  rendiconti  puo'  essere
esercitato  a campione, secondo modalita' e criteri determinati dalla
medesima deliberazione."