Art. 56.
                      Modifiche all'articolo 67
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 67 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.  7
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Per l'approvazione da parte della Giunta provinciale  dei  bilanci
delle  agenzie  e  dei  relativi assestamenti e per la gestione delle
entrate e delle spese previste nei medesimi  documenti  contabili  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35.  Le
agenzie  provvedono all'utilizzo dei trasferimenti provinciali con le
modalita' previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 35".
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  trovano  la  prima
applicazione con i bilanci relativi all'esercizio finanziario 1997.