Art. 56. Modifiche all'articolo 67 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 67 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Per l'approvazione da parte della Giunta provinciale dei bilanci delle agenzie e dei relativi assestamenti e per la gestione delle entrate e delle spese previste nei medesimi documenti contabili si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35. Le agenzie provvedono all'utilizzo dei trasferimenti provinciali con le modalita' previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 35". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano la prima applicazione con i bilanci relativi all'esercizio finanziario 1997.