Art. 57. Modifiche all'articolo 70 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 70 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "La Giunta provinciale puo' altresi' disporre, mediante provvedimento da registrarsi alla Corte dei conti, che i dirigenti dei servizi entrate e credito e bilancio e ragioneria, in caso di necessita', siano sostituiti per la firma degli atti previsti dagli articoli 43, settimo comma e 56, primo comma, da funzionari dei medesimi servizi scelti su proposta dei dirigenti interessati, fra i capi ufficio o incaricati di posizioni organizzative".