Art. 57.
                      Modifiche all'articolo 70
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  All'articolo  70  della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge  provinciale
28 gennaio 1991, n. 2, e' aggiunto il seguente comma:
  "La   Giunta   provinciale   puo'   altresi'   disporre,   mediante
provvedimento da registrarsi alla Corte dei conti,  che  i  dirigenti
dei  servizi  entrate  e  credito e bilancio e ragioneria, in caso di
necessita', siano sostituiti per la firma degli atti  previsti  dagli
articoli  43,  settimo  comma  e  56,  primo comma, da funzionari dei
medesimi servizi scelti su proposta dei dirigenti interessati, fra  i
capi ufficio o incaricati di posizioni organizzative".