Art. 58.
                      Modifiche all'articolo 71
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1.  All'articolo  71  della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, cosi' come modificato con l'articolo 16 della legge provinciale 16
ottobre 1992, n. 19, il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "Per il pagamento delle somme eliminate dal  conto  dei  residui  a
norma  del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio
del diritto a riscuotere da parte  dei  creditori,  nel  bilancio  di
previsione   annuale   possono  essere  iscritti  appositi  capitoli.
All'integrazione degli stanziamenti dei capitoli, sempreche'  non  si
utilizzino  quote  degli  stanziamenti disponibili sui corrispondenti
capitoli di competenza dell'anno in corso, si provvede ai sensi degli
articoli 20 e  21  secondo  che  trattasi  di  spese  obbligatorie  e
d'ordine  o  di spese in conto capitale. Ferma restando la competenza
della Giunta provinciale per il movimento di tali fondi, il pagamento
dei debiti reclamati dai creditori e' disposto  con  mandato  diretto
sulla  base  delle  deliberazioni e degli atti che hanno dato origine
all'impegno".