Art. 58. Modifiche all'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 71 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, cosi' come modificato con l'articolo 16 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, nel bilancio di previsione annuale possono essere iscritti appositi capitoli. All'integrazione degli stanziamenti dei capitoli, sempreche' non si utilizzino quote degli stanziamenti disponibili sui corrispondenti capitoli di competenza dell'anno in corso, si provvede ai sensi degli articoli 20 e 21 secondo che trattasi di spese obbligatorie e d'ordine o di spese in conto capitale. Ferma restando la competenza della Giunta provinciale per il movimento di tali fondi, il pagamento dei debiti reclamati dai creditori e' disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all'impegno".