Art. 59. Modifiche all'articolo 77 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 1. All'articolo 77 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato con l'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Ai fini dell'aggiornamento degli elementi di cui al secondo comma, punto 1) e al quarto comma dell'articolo 12, da disporre con l'assestamento di bilancio in relazione alle disposizioni dell'articolo 28, la Giunta provinciale puo' adottare, in via preventiva anche il solo conto finanziario relativo alla gestione del bilancio. In tal caso il provvedimento di approvazione del rendiconto generale, da adottare ai sensi del primo comma, ricomprende pure le determinazioni sul conto finanziario di cui al presente comma".