Art. 59.
                      Modifiche all'articolo 77
           della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
  1. All'articolo 77 della legge provinciale 14  settembre  1979,  n.
7, come da ultimo modificato con l'articolo 4 della legge provinciale
30 luglio 1984, n. 2, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "Ai fini dell'aggiornamento degli elementi di cui al secondo comma,
punto  1)  e  al  quarto  comma  dell'articolo  12,  da  disporre con
l'assestamento   di   bilancio   in   relazione   alle   disposizioni
dell'articolo  28,  la  Giunta  provinciale  puo'  adottare,  in  via
preventiva anche il solo conto finanziario relativo alla gestione del
bilancio. In tal caso il provvedimento di approvazione del rendiconto
generale, da adottare ai sensi del primo comma, ricomprende  pure  le
determinazioni sul conto finanziario di cui al presente comma".