Art. 6.
                            Informazioni
 
  1.  La  Provincia  autonoma  di  Trento  e  gli  organi  statali si
forniscono, reciprocamente ed a richiesta, tutti gli  elementi  utili
per l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, ai sensi
dell'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1
febbraio 1973, n.  49 concernente "Norme di attuazione dello  Statuto
speciale  per  il  Trentino  Alto Adige: organi della Regione e delle
Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali".
  2. La Giunta provinciale promuove la collaborazione  con  gli  enti
locali ai fini dello scambio di informazioni e coordina gli strumenti
conoscitivi   esistenti   con   particolare  riferimento  al  sistema
informativo provinciale e alle reti di telecomunicazione.