Art. 6. Informazioni 1. La Provincia autonoma di Trento e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, tutti gli elementi utili per l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali". 2. La Giunta provinciale promuove la collaborazione con gli enti locali ai fini dello scambio di informazioni e coordina gli strumenti conoscitivi esistenti con particolare riferimento al sistema informativo provinciale e alle reti di telecomunicazione.