Art. 60.
                       Spese per il personale.
 
  1. Dopo l'articolo 78 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale
12 settembre 1994, n. 4, e' introdotto il seguente:
  "Art. 78-bis (Spesa per il personale). - 1. Il bilancio pluriennale
della  Provincia  indica,  in apposite parti descrittive, l'ammontare
globale della spesa di  personale  a  qualsiasi  titolo  prevista  in
ciascun   anno   di   riferimento   con  specificazione  degli  oneri
conseguenti ai  rinnovi  contrattuali,  la  struttura  organizzativa,
l'organico   complessivo,   nonche'   le   dotazioni   di   personale
effettivamente in servizio.
  2.  Il  rendiconto  generale  della  Provincia  indica  l'ammontare
globale delle spese  di  personale  a  qualsiasi  titolo  corrisposte
nell'esercizio, con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi
contrattuali.    Nel  rapporto  annuale sullo stato di attuazione del
programma di sviluppo provinciale e dei progetti, di cui all'articolo
26  della  legge  provinciale  concernente  "Nuova  disciplina  della
programmazione  di  sviluppo  e adeguamento delle norme in materia di
contabilita' e di zone svantaggiate", sono esposti i risultati  della
gestione  del  personale  con  riferimento  agli obiettivi prefissati
dagli atti di programmazione".