Art. 60. Spese per il personale. 1. Dopo l'articolo 78 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, e' introdotto il seguente: "Art. 78-bis (Spesa per il personale). - 1. Il bilancio pluriennale della Provincia indica, in apposite parti descrittive, l'ammontare globale della spesa di personale a qualsiasi titolo prevista in ciascun anno di riferimento con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali, la struttura organizzativa, l'organico complessivo, nonche' le dotazioni di personale effettivamente in servizio. 2. Il rendiconto generale della Provincia indica l'ammontare globale delle spese di personale a qualsiasi titolo corrisposte nell'esercizio, con specificazione degli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali. Nel rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale e dei progetti, di cui all'articolo 26 della legge provinciale concernente "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilita' e di zone svantaggiate", sono esposti i risultati della gestione del personale con riferimento agli obiettivi prefissati dagli atti di programmazione".