Art. 63. Abrogazione di norme e disposizioni transitorie in materia di zone svantaggiate 1. E' abrogata la legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 concernente "Interventi per le zone svantaggiate", ferma restando l'applicazione della medesima ai rapporti sorti e gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti nel vigore della stessa. 2. Ogni qualvolta le leggi e le norme regolamentari della Provincia facciano riferimento alle zone svantaggiate di cui alla legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, questo va inteso a tutti gli effetti come relativo alle zone individuate ai sensi della presente legge. 3. Fino alla nuova individuazione delle zone svantaggiate ai sensi della presente legge, continuano ad essere considerate tali, agli effetti delle norme di incentivazione della Provincia, le zone individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22.