Art. 63.
           Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
                   in materia di zone svantaggiate
 
  1.  E'  abrogata  la  legge  provinciale  27  giugno  1983,  n.  22
concernente "Interventi per le  zone  svantaggiate",  ferma  restando
l'applicazione   della   medesima   ai  rapporti  sorti  e  gli  atti
conseguenti agli impegni di spesa assunti nel vigore della stessa.
  2. Ogni qualvolta le leggi e le norme regolamentari della Provincia
facciano  riferimento  alle  zone  svantaggiate  di  cui  alla  legge
provinciale  27  giugno  1983,  n.  22,  questo va inteso a tutti gli
effetti come relativo alle zone individuate ai sensi  della  presente
legge.
  3.  Fino alla nuova individuazione delle zone svantaggiate ai sensi
della presente legge, continuano ad  essere  considerate  tali,  agli
effetti  delle  norme  di  incentivazione  della  Provincia,  le zone
individuate ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  provinciale  27
giugno 1983, n. 22.