Art. 64. Abrogazione di norme in materia di programmazione provinciale e comprensoriale 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, ad eccezione degli articoli 11, 12 e 13; b) gli articoli 16 e 17 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62; c) l'articolo 47 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10; d) l'articolo 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6; e) l'articolo 13 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, come modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4; f) l'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10, come modificato dall'articolo 49 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16.