Art. 64.
                   Abrogazione di norme in materia
           di programmazione provinciale e comprensoriale
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  la legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, ad eccezione degli
articoli 11, 12 e 13;
   b) gli articoli 16 e 17 della legge provinciale 7  dicembre  1973,
n. 62;
   c) l'articolo 47 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10;
   d)  l'articolo  20  della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26,
come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale  30
gennaio 1992, n. 6;
   e)  l'articolo 13 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n.  3,
come modificato dall'articolo 39 della legge provinciale 12 settembre
1994, n. 4;
   f) l'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10, come
modificato dall'articolo 49 della legge provinciale 9 luglio 1993, n.
16.