Art. 65. Conferma del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992 1. Il programma di sviluppo approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7 concernente "Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992", ha efficacia fino all'entrata in vigore del programma successivo, approvato in applicazione della presente legge.