Art. 65.
                 Conferma del programma di sviluppo
                provinciale per il triennio 1990-1992
 
  1. Il programma di sviluppo  approvato  con  legge  provinciale  12
marzo  1990, n. 7 concernente "Approvazione del programma di sviluppo
provinciale per il triennio 1990-1992", ha efficacia fino all'entrata
in vigore del programma successivo, approvato in  applicazione  della
presente legge.