Art. 67.
           Ufficio per l'analisi delle politiche pubbliche
 
  1. Per l'attuazione dei compiti previsti dai  capi  II  e  V  della
presente legge, nell'ambito del servizio programmazione e' istituito,
in  aggiunta  al  numero  complessivo stabilito dall'articolo 8 della
legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come  modificato  da  ultimo
dall'articolo  27  della  legge  provinciale 15 novembre 1993, n. 36,
l'ufficio per l'analisi delle politiche pubbliche.