Art. 67. Ufficio per l'analisi delle politiche pubbliche 1. Per l'attuazione dei compiti previsti dai capi II e V della presente legge, nell'ambito del servizio programmazione e' istituito, in aggiunta al numero complessivo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato da ultimo dall'articolo 27 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, l'ufficio per l'analisi delle politiche pubbliche.