Art. 68.
                          Ufficio bilancio
 
  1. Per l'espletamento delle attivita' connesse alla predisposizione
del bilancio di previsione annuale, dell'assestamento,  del  bilancio
pluriennale,  dei  provvedimenti di variazione dei medesimi documenti
contabili, nonche' della legge finanziaria, nell'ambito del  servizio
bilancio e ragioneria e' istituito l'ufficio bilancio, in aggiunta al
numero  complessivo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale
29 aprile 1983, n. 12, come modificato  da  ultimo  dall'articolo  27
della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.