Art. 68. Ufficio bilancio 1. Per l'espletamento delle attivita' connesse alla predisposizione del bilancio di previsione annuale, dell'assestamento, del bilancio pluriennale, dei provvedimenti di variazione dei medesimi documenti contabili, nonche' della legge finanziaria, nell'ambito del servizio bilancio e ragioneria e' istituito l'ufficio bilancio, in aggiunta al numero complessivo stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato da ultimo dall'articolo 27 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.