Art. 69.
                   Autorizzazioni di spesa. Rinvio
 
  1.    Con    successive    leggi    provinciali    si   provvedera'
all'autorizzazione degli eventuali apporti aggiuntivi al fondo per le
zone svantaggiate di cui all'articolo 22.
  2. Le spese di cui all'articolo  19,  comma  2,  lettera  b),  sono
incluse tra quelle per la formazione e l'aggiornamento del personale,
di cui all'articolo 37 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12,
modificato  da  ultimo  dall'articolo  25  della legge provinciale 23
febbraio 1990, n. 6.