Art. 69. Autorizzazioni di spesa. Rinvio 1. Con successive leggi provinciali si provvedera' all'autorizzazione degli eventuali apporti aggiuntivi al fondo per le zone svantaggiate di cui all'articolo 22. 2. Le spese di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), sono incluse tra quelle per la formazione e l'aggiornamento del personale, di cui all'articolo 37 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, modificato da ultimo dall'articolo 25 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.