Art. 7.
                  Programma di sviluppo provinciale
 
  1. Il programma di sviluppo provinciale determina gli obiettivi che
la Provincia si propone di conseguire per lo sviluppo economico,  per
il  riequilibrio  sociale, per gli assetti territoriali e delinea gli
interventi correlati a tali obiettivi.
  2. Il programma di sviluppo costituisce il  quadro  di  riferimento
per   la   formazione  del  bilancio  pluriennale  ed  annuale  della
Provincia.
  3. La Provincia concorre alla programmazione  nazionale  attraverso
il programma di sviluppo provinciale.
  4.  Il  programma  di  sviluppo  tiene  conto degli obiettivi delle
politiche d'intervento dello Stato  e  dell'Unione  europea,  nonche'
delle esigenze di raccordo con i programmi delle regioni limitrofe.