Art. 7. Programma di sviluppo provinciale 1. Il programma di sviluppo provinciale determina gli obiettivi che la Provincia si propone di conseguire per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale, per gli assetti territoriali e delinea gli interventi correlati a tali obiettivi. 2. Il programma di sviluppo costituisce il quadro di riferimento per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Provincia. 3. La Provincia concorre alla programmazione nazionale attraverso il programma di sviluppo provinciale. 4. Il programma di sviluppo tiene conto degli obiettivi delle politiche d'intervento dello Stato e dell'Unione europea, nonche' delle esigenze di raccordo con i programmi delle regioni limitrofe.