Art. 70. Copertura degli oneri 1. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1996, derivanti dall'applicazione degli articoli 28, 29, 30 e 66, si fa fronte con la cessazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 64, relativamente alle spese previste dalle abrogate disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25. 2. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1996, derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, si provvede con gli stanziamenti gia' autorizzati in bilancio per i medesimi fini. 3. Alla copertura dell'onere valutato nell'importo di lire 30.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1996, derivante dall'applicazione degli articoli 67 e 68, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa tabella B per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Interventi del programma di Giunta (spese correnti)" indicata nell'allegato n. 3 alla legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998". 4. Alla copertura degli oneri valutati nell'importo di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998, derivanti dall'applicazione degli articoli 67 e 68, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota delle disponibilita' iscritte nel settore funzionale "Oneri non ripartibili", programma "Progetti intersettoriali", area di intervento "Interventi del programma di Giunta" per i medesimi esercizi finanziari del bilancio pluriennale 1996-1998 di cui all'articolo 5 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998". 5. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia.