Art. 71.
                       Variazioni di bilancio
 
  1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio di
previsione  le  variazioni  conseguenti alla presente legge, ai sensi
del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre
1979, n.  7,  modificato  da  ultimo  dall'articolo  44  della  legge
provinciale 12 settembre 1994, n. 4.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 8 luglio 1996
                              ANDREOTTI
Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: Ricci