Art. 71. Variazioni di bilancio 1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, modificato da ultimo dall'articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 8 luglio 1996 ANDREOTTI Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: Ricci