Art. 8. Contenuti del programma di sviluppo provinciale 1. Il programma di sviluppo provinciale: a) descrive lo scenario economico e finanziario, valutando le risorse mobilitabili da parte dei soggetti della programmazione; b) stabilisce gli obiettivi generali economico-sociali e territoriali dell'azione provinciale; c) stabilisce criteri e modalita' di impiego delle risorse e di realizzazione degli interventi; d) determina le priorita' d'intervento; e) individua le iniziative da attuare con i progetti strategici; f) individua gli interventi normativi eventualmente necessari per l'attuazione del programma; g) coordina gli interventi della Provincia con quelli dei comuni e delle comunita' montane. 2. Il programma di sviluppo definisce inoltre gli indirizzi per razionalizzare gli interventi provinciali di settore. Le leggi provinciali possono demandare al programma di sviluppo la determinazione di specifici indirizzi, criteri ed ordini di priorita' per i rispettivi campi di attivita' e l'intervento.