Art. 8.
           Contenuti del programma di sviluppo provinciale
 
  1. Il programma di sviluppo provinciale:
   a)  descrive  lo  scenario  economico  e finanziario, valutando le
risorse mobilitabili da parte dei soggetti della programmazione;
   b)  stabilisce  gli   obiettivi   generali   economico-sociali   e
territoriali dell'azione provinciale;
   c)  stabilisce  criteri  e modalita' di impiego delle risorse e di
realizzazione degli interventi;
   d) determina le priorita' d'intervento;
   e) individua le iniziative da attuare con i progetti strategici;
   f) individua gli interventi normativi eventualmente necessari  per
l'attuazione del programma;
   g) coordina gli interventi della Provincia con quelli dei comuni e
delle comunita' montane.
  2.  Il  programma  di  sviluppo definisce inoltre gli indirizzi per
razionalizzare  gli  interventi  provinciali  di  settore.  Le  leggi
provinciali   possono   demandare   al   programma   di  sviluppo  la
determinazione di specifici indirizzi, criteri ed ordini di priorita'
per i rispettivi campi di attivita' e l'intervento.