Art. 9. Durata del programma di sviluppo provinciale 1. Il programma di sviluppo provinciale e' formulato all'inizio di ogni legislatura e ha efficacia temporale per la durata della stessa. Tale efficacia e' tuttavia prorogata fino all'entrata in vigore del programma successivo. 2. Il programma di sviluppo puo' essere aggiornato con effetto per la rimanente durata della legislatura.