Art. 9.
            Durata del programma di sviluppo provinciale
 
  1.  Il programma di sviluppo provinciale e' formulato all'inizio di
ogni legislatura e ha efficacia temporale per la durata della stessa.
Tale efficacia e' tuttavia prorogata fino all'entrata in  vigore  del
programma successivo.
  2.  Il programma di sviluppo puo' essere aggiornato con effetto per
la rimanente durata della legislatura.