Art. 2. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 1. L'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 e' cosi' sostituito: "Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Al titolare dell'ufficio spettano l'indennita' di funzione e di missione nonche' i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo quanto disposto per i consiglieri regionali".