Art. 2.
  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n.
42
 
  1. L'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 e' cosi'
sostituito:
  "Art.  7  (Trattamento  economico).  -  1. Al titolare dell'ufficio
spettano l'indennita' di funzione e di missione nonche' i trattamenti
di cui all'articolo 1, primo comma,  lettere  a)  e  b)  della  legge
regionale  25  gennaio  1973,  n.  6 come da ultimo modificata con la
legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di  quanto  previsto
dall'articolo  1  della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo
quanto disposto per i consiglieri regionali".