(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 novembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  presente  legge  disciplina  le attribuzioni riservate alla
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi 16
e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia  di  riduzione
del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.
  2.  A  decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore
della presente legge la Regione e' autorizzata a destinare  la  quota
di  accisa  assegnatale ai sensi del comma 16 dell'art. 3 della legge
n. 549/1995 per la riduzione del prezzo alla pompa  delle  benzine  a
favore  dei  cittadini  residenti nel territorio regionale, secondo i
criteri e con le modalita' stabiliti dalla presente legge.
  3. La destinazione della quota di accisa deve avvenire in modo  che
il  prezzo  alla  pompa  delle benzine non sia mai inferiore a quello
dello Stato confinante in cui viene praticato il prezzo minore  e  si
riduca  al  diminuire della distanza chilometrica, calcolata lungo la
rete viaria pubblica, della sede municipale del Comune  di  residenza
dei   cittadini  dal  valico  confinario  praticabile  piu'  prossimo
afferente allo Stato confinante medesimo, salvo quanto  disposto  dal
comma 4.
  4.  Qualora  nel  Comune  non  siano  ubicati  punti  di vendita di
benzine, la distanza di cui al comma 3 e' calcolata  con  riferimento
al  piu' vicino Comune limitrofo in cui siano situati punti vendita e
che sia maggiormente prossimo al valico confinario di cui al comma 3.
La vicinanza tra Comuni e' determinata dalla  distanza  chilometrica,
calcolata  lungo  la rete viaria pubblica, tra le sedi municipali dei
medesimi.
  5.  Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 16, della legge n.
549/1995 l'Amministrazione regionale  e'  tenuta  a  rimborsare  allo
Stato   gli   eventuali   oneri   derivanti  dall'applicazione  delle
disposizioni della presente legge.
  6.  La  Giunta  regionale,  al  fine   di   assicurare   interventi
perequativi  in  relazione  a  quanto  disposto dalla presente legge,
destina una quota di risorse finanziarie da ripartirsi tra i  Comuni,
in  misura  inversa  alla  riduzione  del  prezzo  delle  benzine  da
praticarsi nelle diverse fasce del territorio regionale.
  7. Gli stanziamenti di cui al comma 6 sono da  ritenersi  vincolati
al maggior introito fiscale di cui alla presente legge.
  8.  Qualora  gli  stanziamenti  di  cui  al  comma  6 non dovessero
risultare sufficienti  per  le  finalita'  ivi  previste,  la  Giunta
regionale  e'  autorizzata  a procedere con uno stanziamento ai sensi
dell'art. 54 dello Statuto di autonomia.