(Pubblicata nel 1 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 novembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale. 2. A decorrere dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge la Regione e' autorizzata a destinare la quota di accisa assegnatale ai sensi del comma 16 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine a favore dei cittadini residenti nel territorio regionale, secondo i criteri e con le modalita' stabiliti dalla presente legge. 3. La destinazione della quota di accisa deve avvenire in modo che il prezzo alla pompa delle benzine non sia mai inferiore a quello dello Stato confinante in cui viene praticato il prezzo minore e si riduca al diminuire della distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, della sede municipale del Comune di residenza dei cittadini dal valico confinario praticabile piu' prossimo afferente allo Stato confinante medesimo, salvo quanto disposto dal comma 4. 4. Qualora nel Comune non siano ubicati punti di vendita di benzine, la distanza di cui al comma 3 e' calcolata con riferimento al piu' vicino Comune limitrofo in cui siano situati punti vendita e che sia maggiormente prossimo al valico confinario di cui al comma 3. La vicinanza tra Comuni e' determinata dalla distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, tra le sedi municipali dei medesimi. 5. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995 l'Amministrazione regionale e' tenuta a rimborsare allo Stato gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. 6. La Giunta regionale, al fine di assicurare interventi perequativi in relazione a quanto disposto dalla presente legge, destina una quota di risorse finanziarie da ripartirsi tra i Comuni, in misura inversa alla riduzione del prezzo delle benzine da praticarsi nelle diverse fasce del territorio regionale. 7. Gli stanziamenti di cui al comma 6 sono da ritenersi vincolati al maggior introito fiscale di cui alla presente legge. 8. Qualora gli stanziamenti di cui al comma 6 non dovessero risultare sufficienti per le finalita' ivi previste, la Giunta regionale e' autorizzata a procedere con uno stanziamento ai sensi dell'art. 54 dello Statuto di autonomia.