Art. 10. Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le somme da questi anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine e relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge. 2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1 i soggetti interessati inoltrano apposita richiesta corredata della documentazione di cui all'allegato A), punto 6), al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto di cui all'art. 47 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, cosi' come modificato dall'art. 20. 3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state erogate le anticipazioni, qualora le relative richieste siano inoltrate entro il 10 del mese. La presentazione tardiva comporta l'erogazione dei rimborsi, di norma, entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 e 3 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato, con qualifica non inferiore a funzionario, anche in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente. 5. Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del comma 4, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.