Art. 10.
             Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo
 
  1. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  rimborsare  ai
soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  4, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, le somme da questi anticipate  ai  gestori  dei
punti  vendita  di  benzine  e relative alle riduzioni di prezzo alla
pompa praticate ai sensi della presente legge.
  2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui  al  comma  1  i  soggetti
interessati    inoltrano    apposita    richiesta   corredata   della
documentazione di cui all'allegato A), punto 6), al Servizio  per  la
gestione  delle  benzine  a  prezzo  ridotto di cui all'art. 47 della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, cosi' come  modificato  dall'art.
20.
  3.  I  rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a
quello in  cui  sono  state  erogate  le  anticipazioni,  qualora  le
relative   richieste  siano  inoltrate  entro  il  10  del  mese.  La
presentazione tardiva comporta l'erogazione dei rimborsi,  di  norma,
entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
  4.  Per  l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 e 3
possono essere  autorizzate  aperture  di  credito  a  favore  di  un
funzionario  delegato,  con  qualifica  non  inferiore a funzionario,
anche in  deroga  ai  limiti  di  importo  previsti  dalla  normativa
vigente.
  5.  Gli  ordini  di  accreditamento  emessi  ai  sensi del comma 4,
rimasti in tutto o in parte inestinti alla  chiusura  dell'esercizio,
possono  essere  trasportati  interamente  o  per  la parte inestinta
all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.