Art. 11. Adempimenti 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, sono tenuti a verificare la congruita' con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante, ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge. 2. Il rimborso puo' essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 e riconosciuto ai fini dell'art. 10 dall'Amministrazione regionale solamente se la documentazione di cui all'allegato A), punto 6), riporta l'espressa dichiarazione del gestore che le benzine sono state erogate effettivamente ai veicoli per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.