Art. 11.
                             Adempimenti
 
  1.  I  soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
n. 504/1995, sono tenuti a verificare la congruita'  con  le  proprie
scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli
impianti  di  carburante,  ai  fini  del  rimborso delle riduzioni di
prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge.
  2. Il rimborso puo' essere effettuato dai soggetti di cui al  comma
1  e riconosciuto ai fini dell'art. 10 dall'Amministrazione regionale
solamente se la documentazione di  cui  all'allegato  A),  punto  6),
riporta  l'espressa  dichiarazione  del  gestore  che le benzine sono
state erogate effettivamente  ai  veicoli  per  i  quali  sono  stati
rilasciati gli identificativi.