Art. 13. Vigilanza 1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge e' effettuata dalle Amministrazioni comunali, dalle Camere di Commercio e dall'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dal presente Capo. 2. Alle Amministrazioni comunali e' delegata la vigilanza riguardante l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6, con i poteri sanzionatori di cui all'articolo 14. 3. Le Camere di Commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni ad esse delegate, con i poteri sanzionatori di cui all'art. 15. 4. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni della presente legge di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attivita' istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono altresi' comunicate dall'Amministrazione regionale alle Amministrazioni comunali e, rispettivamente, alle Camere di Commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 14 e 15. 5. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza potendo altresi' disporre verifiche, audizioni ed ispezioni qualora dal monitoraggio dei consumi siano riscontrate delle anomalie o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di Commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di cui all'art. 16.