Art. 13.
                              Vigilanza
 
  1.  La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della
presente legge e' effettuata dalle  Amministrazioni  comunali,  dalle
Camere  di Commercio e dall'Amministrazione regionale, secondo quanto
previsto dal presente Capo.
  2.  Alle  Amministrazioni  comunali  e'   delegata   la   vigilanza
riguardante  l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6, con i
poteri sanzionatori di cui all'articolo 14.
  3. Le Camere di Commercio esercitano la vigilanza in relazione alle
funzioni ad esse delegate, con i poteri sanzionatori di cui  all'art.
15.
  4.    Gli   organi   dell'Amministrazione   finanziaria   segnalano
all'Amministrazione regionale le violazioni alle  prescrizioni  della
presente   legge  di  cui  vengano  a  conoscenza  nello  svolgimento
dell'attivita' istituzionale di controllo. Tali segnalazioni  vengono
altresi'     comunicate     dall'Amministrazione    regionale    alle
Amministrazioni  comunali  e,   rispettivamente,   alle   Camere   di
Commercio,  qualora  siano  rilevanti ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 14 e 15.
  5.  L'Amministrazione  regionale  esercita  la  vigilanza   potendo
altresi'  disporre  verifiche,  audizioni  ed  ispezioni  qualora dal
monitoraggio dei  consumi  siano  riscontrate  delle  anomalie  o  su
segnalazione   delle   Amministrazioni   comunali,  delle  Camere  di
Commercio  e   dell'Amministrazione   finanziaria,   con   i   poteri
sanzionatori di cui all'art. 16.