Art. 14. Sanzioni amministrative delegate alle Amministrazioni comunali 1. Ferme restando le eventuali altre responsabilita' civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 6 comporta l'applicazione da parte delle Amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicate ai sensi del presente Capo. 2. Chi effettua il rifornimento senza averne titolo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), o il beneficiario che effettui rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo diversa da quella fissata in relazione alla propria fascia di residenza con un identificativo altrui, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata, oltre al ritiro immediato dell'identificativo impropriamente utilizzato. 3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicolo altrui e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata. 4. Il gestore dell'impianto che non ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a quaranta volte la riduzione di prezzo praticata. 5. Alla mancata esibizione di uno o piu' dei documenti richiesti ai sensi all'art. 4, comma 3, della presente legge, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 6.000 a L. 15.000 per ciascuno dei documenti non esibiti. 6. Il gestore che non osservi le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 50.000 a L. 210.000, per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato. 7. Il gestore che non osservi le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 100.000 a L. 300.000; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. 8. Il beneficiario che non richieda lo scontrino di cui all'art. 6, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 15.000 a L. 45.000. 9. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 3 non vengono comminate qualora il presunto contravventore sia in grado di dimostrare il legame di parentela fino al secondo grado o di coniugio intercorrente fra il beneficiario e colui che effettua il rifornimento di benzina, o di aver utilizzato per errore l'identificativo di altro veicolo di cui e' intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto. 10. Gli identificativi ritirati ai sensi del comma 2 sono restituiti a cura dell'Amministrazione comunale che ha disposto il ritiro ai rispettivi beneficiari che provino la propria estraneita' ai fatti che hanno dato luogo all'applicazione della sanzione, dandone comunicazione alle Camere di Commercio ed alla Regione. 11. Le Amministrazioni comunali sono tenute a comunicare le sanzioni amministrative elevate ai sensi del presente articolo entro dieci giorni dalla data di irrogazione alle Camere di Commercio interessate ed all'Amministrazione regionale; le comunicazioni avvengono mediante la trasmissione di moduli contenenti i dati specificati nell'allegato B), punto 2). In tale contesto vanno altresi' segnalate le violazioni alle prescrizioni della presente legge rilevate nel corso dell'attivita' di vigilanza, ed in particolare la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 7.