Art. 14.
                Sanzioni amministrative delegate alle
                      Amministrazioni comunali
 
  1.  Ferme  restando  le  eventuali  altre  responsabilita'  civili,
amministrative e penali, la  mancata  osservanza  delle  prescrizioni
previste   dall'art.    6  comporta  l'applicazione  da  parte  delle
Amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative  previste  dal
presente  articolo, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicate
ai sensi del presente Capo.
  2. Chi effettua  il  rifornimento  senza  averne  titolo  ai  sensi
dell'art.    3,  comma  1,  lett.  a), o il beneficiario che effettui
rifornimento beneficiando di  una  riduzione  di  prezzo  diversa  da
quella  fissata  in relazione alla propria fascia di residenza con un
identificativo altrui, e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
pagamento  di una somma di danaro da due a quattro volte la riduzione
di prezzo beneficiata, oltre al ritiro immediato  dell'identificativo
impropriamente utilizzato.
  3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo
utilizzi  per veicolo altrui e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di  danaro  da  due  a  quattro  volte  la
riduzione di prezzo beneficiata.
  4.  Il gestore dell'impianto che non ottemperi alle prescrizioni di
cui all'art. 6, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma  di  danaro  da  venti  a  quaranta  volte  la
riduzione di prezzo praticata.
  5. Alla mancata esibizione di uno o piu' dei documenti richiesti ai
sensi all'art. 4, comma 3, della presente legge, oltre alle eventuali
ulteriori  sanzioni  previste,  si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di danaro da L.  6.000  a  L.  15.000  per
ciascuno dei documenti non esibiti.
  6.  Il  gestore  che non osservi le prescrizioni di cui all'art. 6,
comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una  somma  di danaro da L. 50.000 a L. 210.000, per ogni rilevazione
omessa o scontrino non rilasciato.
  7. Il gestore che non osservi le prescrizioni di  cui  all'art.  6,
comma  6,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di danaro da L. 100.000 a L. 300.000; in caso  di  recidiva
la  sanzione  pecuniaria  viene  raddoppiata nei suoi limiti minimi e
massimi.
  8. Il beneficiario che non richieda lo scontrino  di  cui  all'art.
6, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di danaro da L. 15.000 a L. 45.000.
  9.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi da 1 a 3 non vengono comminate
qualora il presunto contravventore sia  in  grado  di  dimostrare  il
legame di parentela fino al secondo grado o di coniugio intercorrente
fra  il beneficiario e colui che effettua il rifornimento di benzina,
o di aver utilizzato per errore l'identificativo di altro veicolo  di
cui   e'  intestatario,  cointestatario  o  titolare  di  diritto  di
usufrutto.
  10.  Gli  identificativi  ritirati  ai  sensi  del  comma  2   sono
restituiti  a  cura  dell'Amministrazione comunale che ha disposto il
ritiro ai rispettivi beneficiari che provino la  propria  estraneita'
ai  fatti  che  hanno  dato  luogo  all'applicazione  della sanzione,
dandone comunicazione alle Camere di Commercio ed alla Regione.
  11.  Le  Amministrazioni  comunali  sono  tenute  a  comunicare  le
sanzioni amministrative elevate ai sensi del presente articolo  entro
dieci  giorni  dalla  data  di  irrogazione  alle Camere di Commercio
interessate  ed  all'Amministrazione  regionale;   le   comunicazioni
avvengono  mediante  la  trasmissione  di  moduli  contenenti  i dati
specificati nell'allegato  B),  punto  2).  In  tale  contesto  vanno
altresi'  segnalate  le  violazioni  alle prescrizioni della presente
legge  rilevate  nel  corso  dell'attivita'  di  vigilanza,   ed   in
particolare la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art.
4, comma 7.