Art. 15. Sanzioni amministrative di competenza camerale 1. Le Camere di Commercio, ferme restando le eventuali altre responsabilita' civili, amministrative e penali, accertano, elevano ed irrogano le seguenti sanzioni amministrative, anche a seguito delle segnalazioni di cui al presente Capo. 2. Il gestore che non ottemperi alle prescrizioni dell'art. 9, commi 2 e 3, qualora il fatto non dipenda da causa di forza maggiore, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 80.000 a L. 210.000; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. 3. Il beneficiario che non ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 7, in merito allo smarrimento od al furto dell'identificativo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 15.000 a L. 45.000, e da L. 50.000 a L. 90.000 negli altri casi ivi previsti, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni previste. 4. Il gestore dell'impianto, in caso di recidiva nella mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 14, comma 4, e' soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da quaranta a sessanta volte la riduzione di prezzo praticata, accompagnata dalla sospensione dell'autorizzazione alla vendita delle benzine a prezzo ridotto fino a un mese, mediante disabilitazione del P.O.S.; in caso di ulteriore recidiva, oltre alle sanzioni pecuniarie predette, la sospensione viene disposta da un minimo di un mese fino a tre mesi; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 14, comma 4, e' soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a quaranta milioni ed altresi' alla revoca dell'autorizzazione alla vendita delle benzine a prezzo ridotto che comporta la disabilitazione permanente dei P.O.S. 5. Il gestore, in caso di recidiva nell'infrazione alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3, oltre alle sanzioni di cui all'art. 14, comma 6, e' soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato.