Art. 15.
           Sanzioni amministrative di competenza camerale
 
  1.  Le  Camere  di  Commercio,  ferme  restando  le eventuali altre
responsabilita' civili, amministrative e penali,  accertano,  elevano
ed  irrogano  le  seguenti  sanzioni  amministrative, anche a seguito
delle segnalazioni di cui al presente Capo.
  2. Il gestore che non  ottemperi  alle  prescrizioni  dell'art.  9,
commi 2 e 3, qualora il fatto non dipenda da causa di forza maggiore,
e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di danaro da L. 80.000 a L. 210.000; in caso di recidiva la  sanzione
pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
  3.  Il  beneficiario  che  non  ottemperi  alle prescrizioni di cui
all'art.   4, comma  7,  in  merito  allo  smarrimento  od  al  furto
dell'identificativo,  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di danaro da L. 15.000 a L. 45.000,  e  da  L.
50.000  a  L.  90.000  negli  altri  casi  ivi  previsti,  oltre alle
eventuali ulteriori sanzioni previste.
  4. Il gestore dell'impianto, in  caso  di  recidiva  nella  mancata
ottemperanza  alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2, oltre
alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 14,  comma  4,  e'  soggetto
all'ulteriore  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma di
danaro da quaranta a sessanta volte la riduzione di prezzo praticata,
accompagnata dalla sospensione dell'autorizzazione alla vendita delle
benzine a prezzo ridotto fino a un mese, mediante disabilitazione del
P.O.S.; in caso di ulteriore recidiva, oltre alle sanzioni pecuniarie
predette, la sospensione viene disposta da un minimo di un mese  fino
a  tre mesi; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, oltre
alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 14,  comma  4,  e'  soggetto
all'ulteriore  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma di
danaro  da  venti  a  quaranta  milioni  ed  altresi'   alla   revoca
dell'autorizzazione  alla  vendita delle benzine a prezzo ridotto che
comporta la disabilitazione permanente dei P.O.S.
  5.  Il  gestore,  in  caso   di   recidiva   nell'infrazione   alle
prescrizioni  di  cui all'art. 6, comma 3, oltre alle sanzioni di cui
all'art.  14,   comma   6,   e'   soggetto   all'ulteriore   sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma di danaro da L. 100.000 a
L. 300.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato.