Art. 16.
           Sanzioni amministrative di competenza regionale
 
  1.  L'Amministrazione  regionale, ferme restando le eventuali altre
responsabilita' civili, amministrative e penali,  accerta,  eleva  ed
irroga le seguenti sanzioni amministrative.
  2.  Il gestore che richieda ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4,
del decreto legislativo n. 504/1995, rimborsi relativi a riduzioni di
prezzo  non  praticate  effettivamente  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a trenta
volte  il  rimborso  impropriamente  richiesto;  in caso di recidiva,
oltre alla sanzione pecuniaria raddoppiata nei suoi limiti  minimi  e
massimi,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria della
sospensione  dall'autorizzazione  alla  vendita  a   prezzo   ridotto
mediante  disabilitazione  dei  P.O.S.  fino  a  tre anni; in caso di
ulteriore recidiva  nella  stessa  infrazione,  oltre  alla  sanzione
pecuniaria triplicata nei suoi limiti minimi e massimi, si applica la
sanzione   amministrativa   accessoria   dell'esclusione   definitiva
dall'autorizzazione suddetta, mediante disabilitazione permanente dei
P.O.S.
  3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del  decreto  legislativo
n.  504/1995,  che  non effettuano i controlli previsti dall'art. 11,
comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una  somma  di  danaro da venti a trenta volte la riduzione di prezzo
anticipata;  in  caso  di  recidiva,  la  sanzione  pecuniaria  viene
raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
  4.  L'Amministrazione  regionale, ferme restando le eventuali altre
responsabilita' civili, amministrative  e  penali,  inoltre  accerta,
eleva  ed irroga le seguenti sanzioni amministrative in particolare a
seguito delle comunicazioni ed alle segnalazioni di cui  al  presente
Capo.
  5.  Il  beneficiario  che  risulti essere incorso nell'applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, e'
soggetto alla sanzione accessoria della sospensione fino a  tre  mesi
dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, mediante l'inibizione
temporanea  dell'utilizzo  di tutti gli identificativi rilasciatigli,
tramite disabilitazione temporanea; in caso di recidiva,  oltre  alla
sanzione  amministrativa del pagamento delle somme di danaro previste
all'art.  14,  commi  2  e  3,  e'  soggetto  all'ulteriore  sanzione
amministrativa del pagamento della somma di danaro da L. 100.000 a L.
300.000 ed alla sanzione accessoria della sospensione fino a sei mesi
dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, mediante l'inibizione
temporanea  dell'utilizzo  di tutti gli identificativi rilasciatigli,
tramite disabilitazione temporanea; in  caso  di  ulteriore  recidiva
nella  stessa  infrazione, oltre all'ulteriore sanzione pecuniaria di
cui sopra,  triplicata  nei  suoi  limiti  minimi  e  massimi,  viene
disposta  l'esclusione definitiva per il cittadino dai benefici della
presente legge, che comporta la revoca dell'autorizzazione  nei  suoi
confronti e la disabilitazione permanente di tutti gli identificativi
rilasciatigli.
  6.  Il  beneficiario,  in  caso  di recidiva nell'infrazione di cui
all'art.  14,  comma  8,  oltre  alla  sanzione  amministrativa   ivi
prevista,  e'  soggetto  all'ulteriore  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma di danaro da L. 50.000 a L. 120.000.