Art. 16. Sanzioni amministrative di competenza regionale 1. L'Amministrazione regionale, ferme restando le eventuali altre responsabilita' civili, amministrative e penali, accerta, eleva ed irroga le seguenti sanzioni amministrative. 2. Il gestore che richieda ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto; in caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'autorizzazione alla vendita a prezzo ridotto mediante disabilitazione dei P.O.S. fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria triplicata nei suoi limiti minimi e massimi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'esclusione definitiva dall'autorizzazione suddetta, mediante disabilitazione permanente dei P.O.S. 3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, che non effettuano i controlli previsti dall'art. 11, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a trenta volte la riduzione di prezzo anticipata; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. 4. L'Amministrazione regionale, ferme restando le eventuali altre responsabilita' civili, amministrative e penali, inoltre accerta, eleva ed irroga le seguenti sanzioni amministrative in particolare a seguito delle comunicazioni ed alle segnalazioni di cui al presente Capo. 5. Il beneficiario che risulti essere incorso nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, e' soggetto alla sanzione accessoria della sospensione fino a tre mesi dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, mediante l'inibizione temporanea dell'utilizzo di tutti gli identificativi rilasciatigli, tramite disabilitazione temporanea; in caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento delle somme di danaro previste all'art. 14, commi 2 e 3, e' soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento della somma di danaro da L. 100.000 a L. 300.000 ed alla sanzione accessoria della sospensione fino a sei mesi dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, mediante l'inibizione temporanea dell'utilizzo di tutti gli identificativi rilasciatigli, tramite disabilitazione temporanea; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre all'ulteriore sanzione pecuniaria di cui sopra, triplicata nei suoi limiti minimi e massimi, viene disposta l'esclusione definitiva per il cittadino dai benefici della presente legge, che comporta la revoca dell'autorizzazione nei suoi confronti e la disabilitazione permanente di tutti gli identificativi rilasciatigli. 6. Il beneficiario, in caso di recidiva nell'infrazione di cui all'art. 14, comma 8, oltre alla sanzione amministrativa ivi prevista, e' soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da L. 50.000 a L. 120.000.