Art. 17. Modalita' di irrogazione delle sanzioni accessorie 1. L'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio irrogano le sanzioni amministrative accessorie nei confronti dei beneficiari relativamente alla sospensione ed all'esclusione dai benefici della presente legge e nei confronti dei gestori, relativamente alla sospensione ed alla revoca dell'autorizzazione ed alla disabilitazione temporanea o permanente dei P.O.S. previste dagli articoli 15 e 16 tramite la gestione della banca dati di cui all'art. 7.