Art. 17.
         Modalita' di irrogazione delle sanzioni accessorie
 
  1. L'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio irrogano le
sanzioni  amministrative  accessorie  nei  confronti  dei beneficiari
relativamente alla sospensione ed all'esclusione dai  benefici  della
presente  legge  e  nei  confronti  dei  gestori,  relativamente alla
sospensione   ed   alla   revoca    dell'autorizzazione    ed    alla
disabilitazione  temporanea  o  permanente  dei P.O.S. previste dagli
articoli 15 e 16 tramite la gestione della banca dati di cui all'art.
7.