Art. 18.
    Applicazione della legge regionale 1/1984 e devoluzione alle
                           Amministrazioni
comunali e alle Camere di Commercio dei proventi delle sanzioni.
 
  1. Per quanto non previsto dalla presente legge  si  applicano,  in
quanto  compatibili, le disposizioni della legge regionale 17 gennaio
1984,  n.  1,  recante:  "Norme  per  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative regionali" e successive modificazioni ed integrazioni,
e   in  particolare  l'art.  24  della  medesima  in  relazione  alla
devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative  delegate alle Amministrazioni comunali ed alle Camere
di Commercio.