Art. 18. Applicazione della legge regionale 1/1984 e devoluzione alle Amministrazioni comunali e alle Camere di Commercio dei proventi delle sanzioni. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, recante: "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali" e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 24 della medesima in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Amministrazioni comunali ed alle Camere di Commercio.