Art. 19.
                 Verifiche sugli effetti determinati
                     dall'attuazione della legge
 
  1. La  Giunta  regionale  presenta,  almeno  ogni  sei  mesi,  alla
competente  Commissione  consiliare  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione della presente legge.
  2. L'Amministrazione regionale  analizza  e  controlla,  anche  con
appositi  studi,  l'impatto  ambientale  derivante  dall'applicazione
della presente legge, nonche' i suoi effetti sulla  mobilita'  urbana
ed  extraurbana, presentando relazioni almeno semestrali al Consiglio
regionale.