Art. 19. Verifiche sugli effetti determinati dall'attuazione della legge 1. La Giunta regionale presenta, almeno ogni sei mesi, alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. 2. L'Amministrazione regionale analizza e controlla, anche con appositi studi, l'impatto ambientale derivante dall'applicazione della presente legge, nonche' i suoi effetti sulla mobilita' urbana ed extraurbana, presentando relazioni almeno semestrali al Consiglio regionale.