Art. 2. Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa 1. Per le finalita' e con i criteri di cui all'art. 1, il territorio regionale e' suddiviso in fasce in cui rientrano i Comuni della Regione. 2. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, provvede a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, il numero delle fasce territoriali di cui al comma1 e ad individuare i Comuni appartenenti a ciascuna fascia. 3. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, e' autorizzato altresi' a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, la riduzione da apportare al prezzo alla pompa delle benzine per ciascuna fascia ai sensi dell'art. 1, comma 3. 4. La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute con riferimento alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di attuazione della legge n. 549/1995. 5. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 17, della legge n. 549/1995 i decreti di rideterminazione emanati in relazione alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di attuazione della legge medesima sono esecutivi dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.