Art. 2.
         Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa
 
  1. Per le  finalita'  e  con  i  criteri  di  cui  all'art.  1,  il
territorio  regionale e' suddiviso in fasce in cui rientrano i Comuni
della Regione.
  2.  Il  Presidente  della   Giunta   regionale,   previa   conforme
deliberazione  della  Giunta  medesima,  provvede  a  determinare con
proprio  decreto,  da  pubblicarsi  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione,  il  numero  delle  fasce territoriali di cui al comma1 e ad
individuare i Comuni appartenenti a ciascuna fascia.
  3.  Il  Presidente  della   Giunta   regionale,   previa   conforme
deliberazione  della  Giunta  medesima,  e'  autorizzato  altresi'  a
determinare  con  proprio  decreto,  da  pubblicarsi  sul  Bollettino
ufficiale  della  Regione,  la  riduzione da apportare al prezzo alla
pompa delle benzine per ciascuna fascia ai sensi dell'art.  1,  comma
3.
  4.  La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in
relazione alle variazioni di prezzo intervenute con riferimento  alle
comunicazioni  previste  nel decreto ministeriale di attuazione della
legge n. 549/1995.
  5. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 17, della legge  n.
549/1995  i  decreti  di  rideterminazione  emanati in relazione alle
comunicazioni previste nel decreto ministeriale di  attuazione  della
legge  medesima  sono  esecutivi  dal  giorno della pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.