Art. 20.
        Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988
 
  1.  Nel  testo  dell'art.  47  della  legge  regionale  7/1988,   e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dopo  la  lett.  m)  e'
aggiunta la seguente lettera:
   "m-bis) Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto".
  2. Dopo il Capo X  del  Titolo  IV  della  Parte  III  della  legge
regionale  7/1988,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, e'
inserito il seguente:
 
                             "Capo X-bis
       Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto
 
  Art.  99-quinquies.  -  1. Servizio per la gestione delle benzine a
prezzo ridotto:
   a) cura gli adempimenti relativi alla  legge  regionale  attuativa
delle  disposizioni  in  materia  di  riduzione del prezzo alla pompa
delle benzine ai sensi dell'art. 3, commi 16 e  17,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, seguendo in particolare la realizzazione della
banca  dati  informatica  per  l'anagrafe  dei  beneficiari  e per la
rilevazione dei consumi di benzine, intrattenendo i rapporti  con  le
Camere di Commercio e le Amministrazioni comunali;
   b)  cura  il  monitoraggio  dei  consumi  di  benzine, esercitando
altresi' la vigilanza in materia di riduzione del prezzo  alla  pompa
delle  stesse,  irrogando  le  sanzioni  di  competenza  regionale, e
fornendo altresi' alla Ragioneria  generale  i  dati  da  trasmettere
trimestralmente  alla  Ragioneria  Generale  dello Stato ai sensi del
decreto ministeriale attuativo previsto dall'art. 3, comma 17,  della
legge n. 549/1995;
   c)  cura i rapporti con i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,   provvedendo   in
particolare  all'effettuazione  dei  rimborsi  delle anticipazioni da
questi effettuate a favore dei gestori dei punti vendita di benzine".
  3. All'art. 80, comma 1, della  legge  regionale  7/1988,  dopo  la
lett. f) e' aggiunta la seguente lettera:
   "f-bis)  cura  i  rapporti  con la Ragioneria generale dello Stato
previsti dal  decreto  ministeriale  di  attuazione  della  legge  n.
549/1995,  provvedendo  in particolare ad effettuare le comunicazioni
trimestrali di cui al decreto citato, sulla base dei dati forniti dal
Servizio per  la  gestione  della  benzina  a  prezzo  ridotto  e  ad
effettuare    gli   eventuali   rimborsi   allo   Stato   conseguenti
all'applicazione del medesimo decreto".