Art. 21. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20/1996 1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, integrato dall'art. 47 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, dopo la lett. f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) attuazione degli adempimenti connessi alle nuove attribuzioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine nel territorio regionale". 2. All'art. 8 della legge regionale 20/1996, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle strutture e del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonche' per fare fronte agli adempimenti derivanti da accresciute e nuove competenze, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 68 unita' nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 8 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 12 nel profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico, 5 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo professionale di conservatore del Libro fondiario, 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale, 2 nel profilo professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di consigliere ingegnere, 6 nel profilo professionale di consigliere urbanista. Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per particolari esigenze per un ulteriore biennio". 3. All'art. 8, comma 2, della legge regionale 20/1996 e' aggiunta la seguente lettera: "a ante) per il profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia;". 4. All'art. 8 della legge regionale 20/1996, il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Qualora tra i vincitori vi siano dipendenti regionali, i medesimi sono collocati nella qualifica funzionale di consigliere del ruolo unico regionale anche in soprannumero; i posti eventualmente in soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi della relativa disponibilita' nell'organico del ruolo unico regionale". 5. All'art. 8 della legge regionale 20/1996, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. In relazione al disposto di cui al comma 8 non sono ricompresi nel numero massimo di unita' assumibili con rapporto di lavoro a tempo determinato i dipendenti regionali risultati vincitori, con conseguente scorrimento della relativa graduatoria sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili".