Art. 21.
                      Modifiche ed integrazioni
                    alla legge regionale 20/1996
 
  1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 7 maggio  1996,  n.
20,  integrato  dall'art. 47 della legge regionale 19 agosto 1996, n.
31, dopo la lett. f) e' aggiunta la seguente:
   "f-bis)  attuazione  degli   adempimenti   connessi   alle   nuove
attribuzioni  in  materia  di  riduzione  del prezzo alle pompe delle
benzine nel territorio regionale".
  2. All'art.  8  della  legge  regionale  20/1996,  il  comma  1  e'
sostituito dal seguente:
  "1. Per l'attuazione della riforma dell'assetto organizzativo delle
strutture  e  del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nonche'
per fare fronte agli adempimenti derivanti  da  accresciute  e  nuove
competenze,  l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad effettuare
assunzioni di personale, con rapporto di lavoro a tempo  determinato,
per  un  numero  massimo  di  68 unita' nella qualifica funzionale di
consigliere, di  cui  8  nel  profilo  professionale  di  consigliere
giuridico  amministrativo  legale,  12  nel  profilo professionale di
consigliere   finanziario   contabile   economico,   5   nel  profilo
professionale di consigliere programmatico statistico, 10 nel profilo
professionale di conservatore del  Libro  fondiario,  5  nel  profilo
professionale  di  consigliere  ispettore  forestale,  2  nel profilo
professionale di consigliere geologo, 20 nel profilo professionale di
consigliere ingegnere, 6 nel  profilo  professionale  di  consigliere
urbanista.  Il rapporto di lavoro ha durata biennale, prorogabile per
particolari esigenze per un ulteriore biennio".
  3. All'art. 8, comma 2, della legge regionale 20/1996  e'  aggiunta
la seguente lettera:
   "a  ante)  per  il  profilo professionale di consigliere giuridico
amministrativo legale: risoluzione di quesiti in materia  di  diritto
costituzionale,  diritto  amministrativo  e ordinamento della Regione
Friuli-Venezia Giulia;".
  4. All'art.  8  della  legge  regionale  20/1996,  il  comma  8  e'
sostituito dal seguente:
  "8.  Qualora  tra  i  vincitori  vi  siano  dipendenti regionali, i
medesimi sono collocati nella qualifica funzionale di consigliere del
ruolo unico regionale anche in soprannumero; i posti eventualmente in
soprannumero sono riassorbiti in relazione al progressivo verificarsi
della  relativa  disponibilita'   nell'organico   del   ruolo   unico
regionale".
  5.  All'art.  8  della  legge regionale 20/1996, dopo il comma 8 e'
aggiunto il seguente:
  "8-bis. In relazione al  disposto  di  cui  al  comma  8  non  sono
ricompresi  nel  numero  massimo di unita' assumibili con rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato  i   dipendenti   regionali   risultati
vincitori,  con  conseguente  scorrimento  della relativa graduatoria
sino alla copertura dei posti in tal modo ancora disponibili".