Art. 22. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'art. 4, comma 1, sono presentate alle Camere di Commercio entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' da queste ultime determinate, previo accordo con l'Amministrazione regionale, e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. La Regione in particolare assicura il coordinamento dell'attivita' delle Camere di Commercio al fine di garantire parita' di trattamento tra i potenziali beneficiari delle riduzioni di prezzo previste dalla presente legge. 3. Per la raccolta delle domande le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici delle Amministrazioni comunali. 4. Ai fini della realizzazione della banca dati di cui all'art. 7, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali forniscono con mezzi informatici all'Amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato A), punto 7), con le modalita' ivi indicate. 5. Fino alla preposizione del direttore al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto e all'assegnazione al medesimo servizio del personale relativo, le funzioni ed i compiti al medesimo demandati sono svolti dal Servizio della programmazione energetica dell'Ufficio di piano.