Art. 22.
                          Norma transitoria
 
  1. In sede di prima applicazione, le domande  di  cui  all'art.  4,
comma   1,   sono   presentate   alle   Camere   di  Commercio  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  con le modalita' da queste ultime determinate, previo accordo
con  l'Amministrazione  regionale,  e   pubblicate   sul   Bollettino
ufficiale della Regione.
  2.   La   Regione   in   particolare   assicura   il  coordinamento
dell'attivita' delle Camere di Commercio al fine di garantire parita'
di trattamento tra i potenziali beneficiari delle riduzioni di prezzo
previste dalla presente legge.
  3. Per la raccolta delle domande le  Camere  di  Commercio  possono
avvalersi degli uffici delle Amministrazioni comunali.
  4. Ai fini della realizzazione della banca dati di cui all'art.  7,
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le Amministrazioni comunali forniscono con  mezzi  informatici
all'Amministrazione  regionale  i  dati specificati nell'allegato A),
punto 7), con le modalita' ivi indicate.
  5. Fino alla preposizione del direttore al Servizio per la gestione
delle  benzine  a  prezzo  ridotto  e  all'assegnazione  al  medesimo
servizio del personale relativo, le funzioni ed i compiti al medesimo
demandati  sono  svolti  dal Servizio della programmazione energetica
dell'Ufficio di piano.