Art. 23.
                          Norme finanziarie
 
  1.  Per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'art.  3,
comma 16, della legge n. 549/1995, del relativo decreto  ministeriale
di  attuazione  e  dell'art.  12 della presente legge, nello stato di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
1996-1998  viene  istituito  a  decorrere  dall'anno 1997 al Titolo I
Categoria  1.2.  il  capitolo  122  (1.2.3.)  con  la  denominazione:
"Entrate  derivanti  dall'attribuzione della quota delle accise sulle
benzine ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge  n.  549/1995"  e
con  lo  stanziamento  complessivo di lire 360 miliardi, suddiviso in
ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  2. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  rimborsare  allo
Stato - con vincolo di commutazione in entrata - gli eventuali minori
introiti ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995, del
relativo  decreto ministeriale, dell'art. 1, comma 5, e dell'art.  12
della presente legge. A tal fine, nello  stato  di  previsione  della
spesa  del  bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito
"per memoria" - a decorrere dall'anno  1998  alla  Rubrica  n.  30  -
programma  0.6.1.  - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il
capitolo 8940 (1.1.151.1.12.32) con la denominazione  "Rimborso  allo
Stato  dei  minori  introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 3,
comma 16, della legge n. 549/1995 in materia di riduzione del  prezzo
alla   pompa   delle   benzine   nel   territorio  regionale"  (spesa
obbligatoria).
  3. Le Camere di Commercio sono autorizzate a  introitare  le  somme
derivanti  dall'applicazione  del  disposto  dell'art.  4, comma 4, a
titolo di riconoscimento del costo delle funzioni delegate  ai  sensi
della presente legge. A tal fine:
   a) per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'art.  4,
comma   4,  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  del  bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e del  bilancio  per  l'anno  1996
viene  istituito  al  Titolo  III - Categoria 3.7. - il capitolo 1173
(3.7.2) con la denominazione: "Entrate derivanti dalle somme previste
per l'ottenimento dell'autorizzazione ad usufruire delle riduzioni di
prezzo alla pompa delle benzine ai sensi dell'art. 3, comma 15, della
legge n. 549/1995" e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di
competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.500
milioni  per  l'anno  1996 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni
1997 e 1998; sul precitato capitolo 1173 viene altresi'  iscritto  lo
stanziamento di lire 6.500 milioni in termini di cassa;
   b)  per le finalita' previste dall'art. 8, comma 4, e' autorizzata
la  spesa  complessiva  di  lire  7.500  milioni   con   vincolo   di
commutazione  in  entrata,  sulla base delle convenzioni stipulate ai
sensi dell'art.  8, suddivisa in ragione di lire  6.500  milioni  per
l'anno  1996  e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
Nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito - alla
Rubrica  n.  8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. -
Sezione I - il capitolo 895 (1.1.141.1.01.01)  con  la  denominazione
"Oneri  derivanti dalle convenzioni con le Camere di Commercio per il
costo delle funzioni delegate in materia di riduzione del prezzo alla
pompa delle benzine nel territorio  regionale  ed  attribuzione  alle
medesime delle somme per l'ottenimento delle autorizzazioni relative"
e  con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire
7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.500 milioni per  l'anno
1996  e  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul
precitato capitolo 895 viene altresi'  iscritto  lo  stanziamento  di
lire 6.500 milioni in termini di cassa.
  4.    Per   le   finalita'   previste   dall'art.   7,   comma   3,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere gli  eventuali
oneri  derivanti  dalle  convenzioni  ivi  previste;  a  tal  fine e'
autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1997.
  5. Nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale
per  gli  anni  1996-1998 e' istituito - a decorrere dall'anno 1997 -
alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. -  spese  correnti  -  Categoria
1.4.  -  Sezione  VIII  -  il  capitolo  897 (1.1.142.1.01.01) con la
denominazione   "Oneri   derivanti   dalle   convenzioni    con    le
amministrazioni  pubbliche  competenti  all'immatricolazione  ed alla
tenuta dei registri di iscrizione dei veicoli" e con lo  stanziamento
di lire 20 milioni per l'anno 1997.
  6.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'art. 8, comma 5,
relativi  alla  realizzazione  della  banca  dati,  fanno  carico  ai
capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
  7.  Per le finalita' previste dall'art. 10, comma 1, e' autorizzata
la spesa complessiva di lire 360 miliardi, suddivisa  in  ragione  di
lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  8.  A  tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito a decorrere dall'anno
1997 - alla Rubrica n. 8  -  programma  0.6.1.  -  spese  correnti  -
Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 896 (1.1.161.2.08.28) con
la  denominazione  "Rimborso  ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4,
del decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  delle  somme  da
questi  anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine e relative
alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate" (spesa obbligatoria) e
con lo stanziamento complessivo di lire 360  miliardi,  suddiviso  in
ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  9.  Per  l'introito  delle  somme  derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni  previste  dall'art.   16,   nello   stato   di   previsione
dell'entrata  del  bilancio  pluriennale per gli anni 1996-1998 viene
istituito "per memoria" - a decorrere dall'anno 1997 - al Titolo  III
-  Categoria  3.5.  -  il  capitolo 962 (3.5.0) con la denominazione:
"Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 16
della legge regionale in materia di riduzione del prezzo  alla  pompa
delle benzine nel territorio regionale".
  10.  Gli oneri derivanti dall'art. 8 della legge regionale 20/1996,
come modificato ed integrato dall'art. 21 fanno  carico  ai  capitoli
550,  551,  8800  ed  8801  dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
  11.  Ai  sensi  dell'art.  2, primo comma, della legge regionale 20
gennaio 1982,  n.  10,  il  precitato  capitolo  895  viene  inserito
nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.
  12. I precitati capitoli 896 e 8940 dello stato di previsione della
spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono inseriti
nell'elenco n. 2 allegato al bilancio predetto.
  13. All'onere  complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire
367.020  milioni,  suddiviso  in  ragione di lire 186.520 milioni per
l'anno 1997 e lire 180.500 milioni per l'anno 1998 si provvede:
   a) per complessive lire 360.000 milioni, suddivisi in  ragione  di
lire  180.000  milioni  per  ciascuno  degli anni 1997 e 1998, con la
maggiore entrata di cui al comma 1;
   b) per complessive lire 7.000 milioni,  suddivisi  in  ragione  di
lire  6.500  milioni  per  l'anno  1997 e lire 500 milioni per l'anno
1998, con la maggiore entrata di cui al comma 3, lett. a);
   c) per lire 20 milioni per l'anno 1997, mediante prelievo di  pari
importo  dal  capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del
bilancio predetto.
  14. All'onere di lire 6.500 milioni in termini di cassa si provvede
con la maggiore entrata, di pari importo, di cui al  comma  3,  lett.
a).