Art. 23. Norme finanziarie 1. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995, del relativo decreto ministeriale di attuazione e dell'art. 12 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 viene istituito a decorrere dall'anno 1997 al Titolo I Categoria 1.2. il capitolo 122 (1.2.3.) con la denominazione: "Entrate derivanti dall'attribuzione della quota delle accise sulle benzine ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995" e con lo stanziamento complessivo di lire 360 miliardi, suddiviso in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare allo Stato - con vincolo di commutazione in entrata - gli eventuali minori introiti ai sensi dell'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995, del relativo decreto ministeriale, dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 12 della presente legge. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito "per memoria" - a decorrere dall'anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 8940 (1.1.151.1.12.32) con la denominazione "Rimborso allo Stato dei minori introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 16, della legge n. 549/1995 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale" (spesa obbligatoria). 3. Le Camere di Commercio sono autorizzate a introitare le somme derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 4, a titolo di riconoscimento del costo delle funzioni delegate ai sensi della presente legge. A tal fine: a) per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'art. 4, comma 4, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 viene istituito al Titolo III - Categoria 3.7. - il capitolo 1173 (3.7.2) con la denominazione: "Entrate derivanti dalle somme previste per l'ottenimento dell'autorizzazione ad usufruire delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge n. 549/1995" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1996 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul precitato capitolo 1173 viene altresi' iscritto lo stanziamento di lire 6.500 milioni in termini di cassa; b) per le finalita' previste dall'art. 8, comma 4, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni con vincolo di commutazione in entrata, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1996 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 895 (1.1.141.1.01.01) con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di Commercio per il costo delle funzioni delegate in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale ed attribuzione alle medesime delle somme per l'ottenimento delle autorizzazioni relative" e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1996 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998; sul precitato capitolo 895 viene altresi' iscritto lo stanziamento di lire 6.500 milioni in termini di cassa. 4. Per le finalita' previste dall'art. 7, comma 3, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni ivi previste; a tal fine e' autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1997. 5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito - a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 897 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei veicoli" e con lo stanziamento di lire 20 milioni per l'anno 1997. 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 5, relativi alla realizzazione della banca dati, fanno carico ai capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996. 7. Per le finalita' previste dall'art. 10, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 360 miliardi, suddivisa in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito a decorrere dall'anno 1997 - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 896 (1.1.161.2.08.28) con la denominazione "Rimborso ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle somme da questi anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine e relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate" (spesa obbligatoria) e con lo stanziamento complessivo di lire 360 miliardi, suddiviso in ragione di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 9. Per l'introito delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 16, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 viene istituito "per memoria" - a decorrere dall'anno 1997 - al Titolo III - Categoria 3.5. - il capitolo 962 (3.5.0) con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 16 della legge regionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale". 10. Gli oneri derivanti dall'art. 8 della legge regionale 20/1996, come modificato ed integrato dall'art. 21 fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998. 11. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 895 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto. 12. I precitati capitoli 896 e 8940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono inseriti nell'elenco n. 2 allegato al bilancio predetto. 13. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 367.020 milioni, suddiviso in ragione di lire 186.520 milioni per l'anno 1997 e lire 180.500 milioni per l'anno 1998 si provvede: a) per complessive lire 360.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 180.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 1; b) per complessive lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.500 milioni per l'anno 1997 e lire 500 milioni per l'anno 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 3, lett. a); c) per lire 20 milioni per l'anno 1997, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto. 14. All'onere di lire 6.500 milioni in termini di cassa si provvede con la maggiore entrata, di pari importo, di cui al comma 3, lett. a).