Art. 24. Allegati 1. Gli allegati A) e B) sono parte integrante della presente legge. 2. Gli allegati A) e B) possono essere modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro dieci giorni, in relazione alle variazioni che si rendano necessarie.