Art. 24.
                              Allegati
 
  1. Gli allegati A) e B) sono parte integrante della presente legge.
  2.  Gli  allegati A) e B) possono essere modificati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della  Giunta
medesima,  sentita  la  Commissione  consiliare  competente, che deve
esprimersi entro dieci giorni, in relazione alle  variazioni  che  si
rendano necessarie.