Art. 25. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed esplica i suoi effetti, salvo quanto disposto dall'art. 8 e dagli articoli da 20 a 23, dal 1 gennaio 1997. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 12 novembre 1997 CECOTTI ------ (Omissis).