Art. 25.
                          Entrata in vigore
 
  1.   La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della  Regione  ed  esplica  i
suoi  effetti,  salvo quanto disposto dall'art. 8 e dagli articoli da
20 a 23, dal 1 gennaio 1997.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione,  e'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Data a Trieste, addi' 12 novembre 1997
                               CECOTTI
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  (Omissis).