Art. 3.
                             Definizioni
 
  1. Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  presente  legge  vengono
definiti:
   a)  con il termine beneficiari i cittadini residenti nella Regione
intestatari di veicoli o titolari di diritto di usufrutto su veicoli,
come definiti dalla  lettera  b),  autorizzati  a  beneficiare  della
riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;
   b) con il termine veicoli gli autoveicoli o i motoveicoli soggetti
ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico;
   c)  con  il  termine  identificativi  le  tessere  uniformate alle
specifiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1),  rilasciate  ai
beneficiari  per  i  veicoli  relativamente  ai quali essi si trovano
nelle condizioni di cui  alla  lettera  a),  su  cui  all'atto  della
consegna sono memorizzati i dati di cui all'allegato A), punto 2);
   d) con il termine P.O.S. gli apparecchi uniformati alle specifiche
tecniche di cui all'allegato A), punto 1).