Art. 3. Definizioni 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge vengono definiti: a) con il termine beneficiari i cittadini residenti nella Regione intestatari di veicoli o titolari di diritto di usufrutto su veicoli, come definiti dalla lettera b), autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine; b) con il termine veicoli gli autoveicoli o i motoveicoli soggetti ad iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico; c) con il termine identificativi le tessere uniformate alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1), rilasciate ai beneficiari per i veicoli relativamente ai quali essi si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a), su cui all'atto della consegna sono memorizzati i dati di cui all'allegato A), punto 2); d) con il termine P.O.S. gli apparecchi uniformati alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1).