Art. 4. Autorizzazione 1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine i cittadini inoltrano apposita domanda alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato della provincia di residenza, di seguito denominata Camera di Commercio, con l'indicazione dei dati di cui all'allegato B), punto 1). 2. Qualora il veicolo abbia piu' intestatari, ciascuno di essi ha titolo alla richiesta di un identificativo. 3. All'atto della consegna della domanda di cui al comma 1 e della consegna dell'identificativo da parte della Camera di Commercio il beneficiario e' tenuto a comunicare il proprio codice fiscale e ad esibire: a) un documento comprovante la residenza; b) la carta di circolazione del veicolo; c) l'attestazione della copertura assicurativa del veicolo. 4. L'identificativo viene consegnato previo versamento della somma di L. 10.000. 5. Il beneficiario e' tenuto altresi' a esibire i documenti di cui al comma 3 ad ogni richiesta da parte degli incaricati dell'Amministrazione regionale, delle Camere di Commercio, dell'Amministrazione finanziaria e della Polizia municipale, muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. 6. L'identificativo non e' cedibile e non puo' essere utilizzato per il rifornimento ad un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato. 7. Il beneficiario e' tenuto a segnalare alla Camera di Commercio che ha rilasciato l'identificativo il venir meno o le variazioni dei presupposti di cui all'art. 3, nonche' lo smarrimento o il furto dell'identificativo o del veicolo, entro tre giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo. 8. Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti da variazioni della toponomastica, non comportano l'obbligo di segnalazione di cui al comma 7 e sono comunicate dal Comune alla Camera di Commercio competente, come specificato nell'allegato A), punto 7). 9. Le variazioni dei presupposti che non comportino l'emissione di una nuova autorizzazione ed il rilascio di un nuovo identificativo sono effettuate gratuitamente; il rilascio di un nuovo identificativo a seguito di smarrimento, furto o deterioramento comporta l'emissione di una nuova autorizzazione ed e' soggetto al pagamento della somma di cui al comma 4.