Art. 6. Modalita' di erogazione 1. Per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto il beneficiario e' tenuto a consegnare al gestore del punto vendita di benzine, dotato di un P.O.S., l'identificativo relativo al veicolo per il quale e' stato rilasciato. 2. Il gestore e' tenuto a verificare che il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. 3. Effettuato il rifornimento il gestore e' tenuto immediatamente a rilevare tramite il P.O.S. il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzati dall'apparecchio sull'identificativo, con le modalita' di cui all'allegato A), punto 3), e a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal P.O.S. 4. Il beneficiario e' tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nello scontrino del P.O.S. 5. Le operazioni descritte nei commi 2 e 3 a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita di benzine muniti di P.O.S. preposti dal gestore del punto vendita. 6. Il gestore e' tenuto a dare idonea evidenza al pubblico della propria fascia di appartenenza, delle riduzioni e dei prezzi praticati a seguito di quanto disposto dalla Regione.