Art. 6.
                       Modalita' di erogazione
 
  1. Per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto il beneficiario e'
tenuto a consegnare al gestore del punto vendita di  benzine,  dotato
di  un  P.O.S.,  l'identificativo relativo al veicolo per il quale e'
stato rilasciato.
  2. Il gestore e' tenuto a verificare che il veicolo sul quale viene
effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo.
  3. Effettuato il rifornimento il gestore e' tenuto immediatamente a
rilevare tramite  il  P.O.S.  il  quantitativo  di  litri  erogati  e
contestualmente memorizzati dall'apparecchio sull'identificativo, con
le  modalita'  di  cui  all'allegato  A), punto 3), e a rilasciare al
beneficiario lo scontrino emesso dal P.O.S.
  4. Il beneficiario e' tenuto a  verificare  la  corrispondenza  del
quantitativo  di  litri  erogati con quanto riportato nello scontrino
del P.O.S.
  5. Le operazioni descritte nei commi 2  e  3  a  cura  del  gestore
possono  essere  validamente effettuate anche da addetti alla vendita
di benzine muniti di P.O.S. preposti dal gestore del punto vendita.
  6. Il gestore e' tenuto a dare idonea evidenza  al  pubblico  della
propria   fascia  di  appartenenza,  delle  riduzioni  e  dei  prezzi
praticati a seguito di quanto disposto dalla Regione.