Art. 7. Banca dati 1. L'Amministrazione regionale, per le finalita' previste dalla presente legge, e' autorizzata ad istituire una banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, con e senza piombo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 le Amministrazioni comunali comunicano con mezzi informatici all'Amministrazione regionale i dati relativi ai cittadini residenti nel proprio Comune, come specificato nell'allegato A), punto 7). 3. Per la realizzazione della banca dati e per garantire l'espletamento delle funzioni delegate alle Camere di commercio, ai sensi dell'art. 8, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare convenzioni con le medesime e con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei veicoli.