Art. 7.
                             Banca dati
 
  1. L'Amministrazione regionale, per  le  finalita'  previste  dalla
presente   legge,   e'   autorizzata  ad  istituire  una  banca  dati
informatica per l'anagrafe dei beneficiari e per la  rilevazione  dei
consumi di benzine, con e senza piombo.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1 le Amministrazioni comunali
comunicano con mezzi informatici all'Amministrazione regionale i dati
relativi ai cittadini residenti nel proprio Comune, come  specificato
nell'allegato A), punto 7).
  3.   Per   la  realizzazione  della  banca  dati  e  per  garantire
l'espletamento delle funzioni delegate alle Camere di  commercio,  ai
sensi  dell'art.    8,  l'Amministrazione  regionale e' autorizzata a
stipulare convenzioni  con  le  medesime  e  con  le  amministrazioni
pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri
di iscrizione dei veicoli.